Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40720 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40720 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 08/08/2025 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 28 giugno 2025 ha
chiesto l’applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’architetto NOME COGNOME, per i delitti di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (contestati ai capi F), I), L) e M) e i delitti di fa ideologica del pubblico ufficiale su qualità personali rilevanti (capo G), asseritamente commessi quale componente della RAGIONE_SOCIALE.
Secondo l’ipotesi di accusa, alcuni componenti di questa RAGIONE_SOCIALE si sarebbero adoperati per orientare l’esito delle deliberazioni a vantaggio proprio e di alcuni imprenditori con i quali intrattenevano costanti rapporti professionali, scientemente non dichiarati al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE, quale organo tecnico-consultivo, avrebbe avuto un ruolo centrale nello sviluppo urbanistico del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’art. 35 del Regolamento edilizio, attribuisce valore vincolante ai pareri della RAGIONE_SOCIALE in ordine ai c.d. discostamenti dalle norme morfologiche del Piano Urbanistico richiesti dai privati; la RAGIONE_SOCIALE, dunque, poteva consentire “varianti occulte” alla disciplina del Piano urbanistico generale, moltiplicando le volumetrie e le altezze originariamente assentite.
Il Pubblico Ministero, in particolare, ai capi contestati ai capi F), I), L) e M), ha contestato il reato corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio all’architetto NOME COGNOME, componente della RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE per due mandati consecutivi, dalla fine del 2018 al gennaio 2025, e, rispettivamente, agli imprenditori immobiliari NOME COGNOME, «a capo delle società del gruppo RAGIONE_SOCIALE», NOME COGNOME, amministratore delegato di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME COGNOME, legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE
COGNOME, in cambio del conferimento di incarichi professionali, avrebbe omesso di astenersi, nonostante il conflitto di interessi in cui versava, e avrebbe partecipato alla sedute della RAGIONE_SOCIALE relative ai progetti presentati dalle medesime società, così condizionando i lavori della commissione e gli altri membri, per favorirne l’approvazione.
Il ricorrente, inoltre, richiesto dall’amministrazione comunale, ai sensi del regolamento edilizio e del patto di integrità sottoscritto con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, di dichiarare l’insussistenza di condizioni personali di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’attività pubblica svolta, contrariamente al vero non ne dichiarava, ancorché avesse in corso rapporti di natura professionale ed economica con le società immobiliari RAGIONE_SOCIALE, riconducibile al gruppo RAGIONE_SOCIALE», RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza emessa in data 30 luglio 2025, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico
Ministero, ha disposto la misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME con riferimento ai delitti contestati ai capi F), G) I), L) e M) della contestazione cautelare.
3. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con l’ordinanza impugnata, ha accolto la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME e ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per carenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati.
Secondo il Tribunale del riesame, le «complessive emergenze processuali non hanno dimostrato che tra COGNOME e gli imprenditori di riferimento (COGNOME e COGNOME) si sia formata e fosse persistentemente operativa – nell’arco dei due mandati di COGNOME in seno alla RAGIONE_SOCIALE – una convenzione i cui termini…postulavano l’esercizio pregiudizievolmente favorevole ai privati dei poteri attribuiti al pubblico ufficiale beneficiato tramite incarichi di progettazione».
Secondo il Tribunale in «nessuno dei messaggi rinvenuti e trascritti scambiati tra l’indagato e gli altri soggetti coinvolti si coglie alcun riferimento a ta circostanza , né si palesa alcuna sollecitazione da parte dei privati affinché COGNOME si adoperasse positivamente coltivando adeguatamente il loro interesse».
Il Giudice per le indagini preliminari «nelle sue valutazioni, rimandando alla richiesta cautelare del pubblico ministero, omette di considerare le risultanze probatorie nella loro dimensione dinamica riproponendole acriticamente e connotandole di autoevidenza come dimostrano le chiose finali, comuni a tutti gli indagati ed ai rispettivi capi di incolpazione».
«Sarebbe sufficiente, per il gip, l’esistenza di un pagamento e lo svolgimento della funzione pubblica in presunto conflitto di interessi per poter ritenere sussistente un accordo corruttivo», ma questa «semplificazione argomentativa è svilente».
Sempre il Giudice per le indagini preliminari, secondo il Tribunale del riesame, ha indicato «remunerazioni ricevute da COGNOME che si assume essere indebite senza, tuttavia, chiarirne le ragioni se non attraverso il ricorso a congetture».
Secondo il Tribunale, il Giudice per le indagini preliminari «omette di considerare che COGNOME è un professionista di alto livello, destinatario di riconoscimenti internazionali. Ha svolto i suoi incarichi per i quali ha ricevuto il giusto compenso. Non vi è traccia di sovrafatturazioni o di fatture false».
I compensi «non possono di certo definirsi “Iucrosì” o “assai remunerativi” nell’accezione negativa attribuita dal GIP» e il «quadro fattuale confuso» non «permette di apprezzare se COGNOME avesse concretamente polarizzato attorno a sé una cerchia di imprenditori risoluti a pagarlo per ottenere l’aggiudicazione di
pareri favorevoli dalla RAGIONE_SOCIALE».
La RAGIONE_SOCIALE, fa notare ancora il Tribunale, «era composta da undici membri» e «non vi sono evidenze di indebite pressioni o sollecitazioni da parte di COGNOME»; «durante i due mandati COGNOME si è sempre astenuto in occasione della trattazione di progetti a lui affidati», rispettando le regole comunali sull’astensione, poi modificate in senso restrittivo dopo l’intervento della Procura della Repubblica.
Secondo il Tribunale del riesame, «non si evince da alcuna delle evidenze investigative che COGNOME fosse consapevole di un dovere di astensione di portata più ampia rispetto a quello previsto dal Regolamento Edilizio»; «neppure può inferirsi alcuna consapevole violazione dell’obbligo di astensione da parte di COGNOME dal contenuto, piuttosto disadorno, delle conversazioni intrattenute con altri componenti della RAGIONE_SOCIALE o con gli imprenditori».
Se COGNOME «non era consapevole» di un obbligo di astensione dalla RAGIONE_SOCIALE, «a maggior ragione non poteva esserlo COGNOME che di certo non era a conoscenza, e non era tenuto a conoscerla, della disciplina regolamentare sul conflitto di interessi che riguardava i membri della RAGIONE_SOCIALE né tantomeno della modulistica di riferimento».
«La disciplina del conflitto di interessi” nella RAGIONE_SOCIALE “era connotata da indubbi profili di lacunosità e ambiguità a riprova della non immediatezza della portata precettiva della regolamentazione, circostanza del tutto trascurata dal Gip che, anziché affrontare il tema con argomentazioni più ficcanti, ha biasimato gli indagati».
Secondo il Tribunale del riesame, dunque, posto che non risulta «adeguatamente indagata la genesi del patto corruttivo», «in difetto della prova» dello stesso, sarebbe «piuttosto ipotizzabile l’applicazione della fattispecie di abuso di ufficio», medio tempore abrogata.
Il Pubblico Ministero del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi.
4.1. Con il primo motivo di ricorso, il Pubblico Ministero ha censurato la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata a causa della «rappresentazione fuorviante del materiale probatorio, polverizzato e disarticolato e proprio rispetto ai dati fattuali più rilevanti, che vengono obliterati».
Ad avviso della parte pubblica, l’annullamento della misura cautelare trae origine da «un percorso decisionale che disarticola i singoli episodi, trattandoli separatamente l’uno dall’altro … senza riferimento al loro contesto unitario».
L’ordinanza impugnata sarebbe stata connotata da «un palese animus disconoscendi, che si avvale di una metodologia di disamina per singoli episodi,
svolta separatamente l’uno dall’altro, e di analisi degli stessi, condotta sempre autonomamente senza agganci logici, estrapolati e mai connessi al loro contesto unitario», e dalla «rinuncia, accompagnata dalla tecnica dell’esame frantumato e selettivo dei dati e della negazione del loro valenza negativa per l’indagato, a qualsiasi autonoma valutazione del compendio probatorio».
Il Tribunale del riesame, parcellizzando l’esame degli elementi indiziari, avrebbe, dunque, trascurato le connessioni sinergiche tra gli stessi; al contrario, dalla considerazione complessiva della vicenda emergerebbero gravi indizi di una «corruzione sistemica».
Il Tribunale del riesame, inoltre, avrebbe illogicamente omesso di considerare:
la chat tra COGNOME e COGNOME del 26 settembre 2023 che documenta il giudizio dell’assessore AVV_NOTAIO, assessore alla Rigenerazione urbana del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e di NOME COGNOME, presidente della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla torre di INDIRIZZO, progettata da COGNOME, definita di una bruttezza “imbarazzante” e deturpativa;
le sommarie informazioni testimoniali rese dall’architetto NOME COGNOME alla Guardia di Finanza in data 9 maggio 2025 con riferimento alla sottoscrizione del progetto per la torre di INDIRIZZO e alla scelta di COGNOME come progettista dopo plurime bocciature del progetto di COGNOME;
Il Tribunale del riesame, inoltre, avrebbe illogicamente omesso di considerare le chat tra COGNOME e COGNOME e, in particolare, quella del 16 maggio 2022, nel corso della quale il primo ha chiesto al ricorrente notizie del progetto di INDIRIZZO e ha affermato che era almeno il decimo progetto dell’architetto COGNOME che lui «aveva sistemato», oppure le chat relative al progetto di INDIRIZZO o di INDIRIZZO.
Queste chat, infatti, riguarderebbero sempre e comunque le funzioni esercitate da COGNOME come membro della RAGIONE_SOCIALE e dimostrerebbero la sistematica messa a disposizione della funzione pubblica da parte dell’architetto,. in adempimento di un’intesa illecita con l’imprenditore immobiliare.
La “determina della direzione urbanistica del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 8944 del 2021″, inoltre, confuterebbe il rilievo del Tribunale secondo il quale COGNOME non avrebbe mai agito in conflitto di interessi.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, il Pubblico Ministero ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 319 cod. pen. in relazione agli elementi costitutivi del reato di corruzione propria.
L’ordinanza impugnata sarebbe viziata da violazione di legge «nella parte in cui critica il GRAGIONE_SOCIALEP. per aver desunto il patto corruttivo in via inferenziale pretendendo una prova diretta del “come, dove, quando” l’accordo sarebbe stato
stretto»; tale pretesa si traduce in un’erronea applicazione dei canoni legali di valutazione della prova.
Il Tribunale del riesame avrebbe applicato erroneamente i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di corruzione sistemica e ambientale.
Illogico e contrario alla legge penale sarebbe aver trattato la vicenda come corruzione per singoli atti piuttosto che come una «corruzione sistemica» inquadrabile concettualmente sotto il disposto dell’art. 319 cod. pen.; richiedere anche in questo caso, come per la «corruzione episodica tradizionale», «sporadica, fatti di eventi indipendenti l’uno dall’altro», la prova dello scambio in relazione a singoli episodi integrerebbe un errore di diritto.
Posto, infatti, che «nella corruzione …sistemica, fondata su accordi professionali assunti ed espletati in conflitto di interessi, i gravissimi indizi dello scambio sono insiti nel conflitto di interessi del corrotto… non è pertinente la prova su singoli atti».
Questa errata opzione interpretativa avrebbe indotto il Tribunale del Riesame ad esigere uno standard indiziario eccessivamente rigoroso, «imponendo una probatio diabolica, che renderebbe di fatto impossibile perseguire la gran parte dei delitti contro la pubblica amministrazione».
La prova del patto corruttivo sarebbe costituita dalle chat, dall’aver agito COGNOME in conflitto di interessi e dagli incarichi professionali conferiti dai committenti; gli indizi della corruzione sarebbero, dunque, dimostrati dalla «correlazione sistematica tra l’esercizio della funzione e l’ottenimento dell’utilità», in quanto «l’asservimento della funzione pubblica agli interessi privati non è una mera ipotesi, ma la più logica, e quasi necessitata, spiegazione di un modus operandi costante e reiterato nel tempo».
Il Pubblico Ministero ha, inoltre, eccepito l’inosservanza dell’art. 97 Cost. e degli artt. 5 e 319 cod. pen., dell’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento all’asserita ignoranza del pubblico agente del dovere di astensione in costanza di un conflitto di interesse e della disciplina sul corretto esercizio della discrezionalità amministrativa.
Un complesso di norme costituzionali e primarie di immediata applicazione comporterebbe l’irrilevanza assoluta della disciplina dell’obbligo di astensione a causa di un conflitto di interessi stabilita dal regolamento edilizio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Il componente della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe, dunque, dovuto astenersi non soltanto in occasione della deliberazione su progetti relativi a propri incarichi professionali, come richiesto dal regolamento edilizio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ma anche delle delibere relative a progetti proposti da soggetti con i quali aveva avuto preg ressi rapporti contrattuali.
L’autodichiarazione richiesta ai componenti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
secondo il regolamento edilizio, dunque, sarebbe stata fondata su una prassi contra legem, che non potrebbe giustificare la violazione di disposizioni sovraordinate nella disciplina delle fonti normative.
Con memoria depositata in data 28 ottobre 2025 gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
Il ricorso del Pubblico Ministero propone, con entrambi i motivi, in modo generico, oscuro e manifestamente infondato, una diversa prospettazione degli elementi già esaminati dalle giudici del Tribunale del Riesame.
I vizi di motivazione si risolvono nella mera richiesta di una nuova valutazione dei fatti, peraltro in modo generico e sulla base di elementi tanto infondati, quanto del tutto inidonei a incidere sulla decisione.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto, con motivazione logica, il quadro indiziario raccolto dalla pubblica accusa «confuso» e ha rilevato che non sarebbero stati dimostrati i condizionamenti dell’attività della RAGIONE_SOCIALE (nel caso di COGNOME), né vi sarebbero evidenze di indebite pressioni o sollecitazioni.
La denuncia dei presunti “travisamenti omissivi” (e, segnatamente, di un verbale di sommarie informazioni testimoniali e di due chat) si risolverebbe nell’evidente prospettazione di una diversa valutazione del materiale indiziario; questi travisamenti omissivi, peraltro, da un lato, sono manifestamente infondati (anche alla luce della motivazione del Tribunale del riesame) e, dall’altro, non sarebbero comunque decisivi.
La denunciata illogicità di aver trattato la vicenda come corruzione per singoli atti piuttosto che come una corruzione sistemica rappresenterebbe, inoltre, il chiaro tentativo di ottenere una diversa valutazione del quadro indiziario, peraltro in modo del tutto generico; del tutto coerente e puntuale, peraltro, sarebbe la motivazione del Tribunale del riesame rispetto all’assenza di indizi dell’esistenza dell’accordo corruttivo.
Il Pubblico Ministero ha allegato al ricorso le consulenze tecniche del professore NOME COGNOME e dell’architetto COGNOME e questa produzione è stata operata per la prima volta nei confronti di COGNOME.
La produzione, oltre a essere inammissibile in questa fase processuale, renderebbe evidente il tentativo di estendere, infruttuosamente nonché surrettiziamente, il materiale indiziario; e questo non perché le nuove prove siano decisive, ma perché il Pubblico Ministero ricorrente perseverano nel provare a sostenere che il solo fatto di avere rapporti economici con un pubblico ufficiale sia di per sé la prova dei gravi indizi di corruzione.
Infondati sarebbero, inoltre, i vizi di violazione di legge denunciati.
La denuncia della parte pubblica ricorrente che il Tribunale del riesame non avrebbe ricostruito correttamente i parametri della corruzione sistemica si risolve
nella prospettazione di un vizio di motivazione che costituisce il duplicato di quanto già dedotto come vizio di violazione di legge.
La citazione della chat whatsapp tra COGNOME e COGNOME in relazione alla seduta della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 7 marzo 2024, oltre a manifestare un’intrinseca contraddittorietà rispetto al vizio di legge enunciato, sarebbe incomprensibile; il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con la propria ordinanza ha escluso rilievo corruttivo a tale frammento del fatto, mentre il Pubblico Ministero non ha proposto impugnazione cautelare sul punto e il Tribunale del riesame ha trattato il punto in modo specifico.
Secondo il Pubblico Ministero, il pactum sceleris sarebbe di fatto in re ipsa, in ragione del carattere sistemico della corruzione. La tesi, tuttavia, non sarebbe accettabile, in quanto non vi è una necessaria coincidenza – nemmeno in ambito amministrativo – tra conflitto di interessi e corruzione.
Non esiste una versione “minimalista” della corruzione, ma solo una versione codicistica degli artt. 318 e 319 cod. pen., che descrivono gli elementi costitutivi della fattispecie di reato.
La denunciata erronea ricostruzione del dolo di corruzione è del tutto infondata, in quanto travisa la definizione in diritto dell’elemento soggettivo del reato di corruzione e confonde la ricostruzione del dolo di corruzione con l’accertamento della consapevolezza (e dell’errore) rispetto al solo dovere di astensione.
Il denunciato errore sui criteri di interpretazione della prova indiziaria, mediante un accertamento parcellizzato che impedirebbe di comprendere l’insieme, è del tutto generico, in quanto non vengono indicati specificamente gli indizi che il Tribunale del riesame avrebbe valutato erroneamente o non avrebbe valutato ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen.
In data 3 novembre 2025 il Pubblico Ministero del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha trasmesso in formato digitale gli atti relativi alla richiesta di misura cautelare, agli interrogatori preventivi e agli atti di polizia giudiziaria compiuti in sede di applicazione delle misure cautelari nei confronti di NOME COGNOME e dei coindagati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Con il primo motivo il Pubblico Ministero ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata a causa della parcellizzazione operata nella valutazione del compendio indiziario e dell’omessa valutazione di alcuni
elementi di prova.
3. Il motivo è inammissibile.
3.1. Il Pubblico Ministero ricorrente ha censurato la violazione del criterio di valutazione della prova indiziaria sancito dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ma questa censura non è deducibile in termini di violazione di legge.
Questa disposizione non è assimilabile ad una norma di diritto penale o ad altra norma giuridica di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, come richiesto dall’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e nemmeno ad una norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabílità, inammissibilità o decadenza, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), in quanto l’inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen. non è sanzionata in queste forme (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248).
La violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. rileva solo come vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e, dunque, nei limiti in cui si traduca nella mancanza, nella contraddittorietà o nella manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04; Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, (dep. 2020), RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278196 – 02; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, NOME, Rv. 277518 – 01).
Il motivo è, pertanto, inammissibile, in quanto il Pubblico Ministero ricorrente pur deducendo formalmente la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, ha proposto alla Corte di cassazione una lettura alternativa degli elementi indiziari raccolti nel corso delle indagini preliminari, ritenuta l’unica plausibile, ma questa censura non è consentita nel giudizio di legittimità.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
3.2. Il Tribunale del riesame ha, tuttavia, rilevato, con motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità, in quanto non contraddittoria, né manifestamente illogica, che gli elementi probatori acquisiti, pur avendo dimostrato situazioni di omessa astensione del pubblico ufficiale in costanza di conflitto di interessi, non dimostrano un rapporto corruttivo tra l’architetto COGNOME e gli imprenditori COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Non risulta dimostrato, infatti, che l’esercizio dell’attività del pubblico ufficiale sia stato condizionato dalla presa in carico dell’interesse dell’imprenditore o che vi sia stato asservimento della funzione pubblica, in quanto non è stata provata alcuna correlazione causale tra la stipulazione del contratti di progettazione (l’asserita remunerazione) e la vendita della funzione.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto dimostrata, nei limiti della cognizione cautelare, un’obiettiva situazione di cointeressenza tra l’architetto COGNOME, componente della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e gli imprenditori committenti delle opere edilizie (COGNOME e COGNOME), ma questo unico elemento indiziario non è idoneo a dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (la conclusione di un patto illecito, la corresponsione della remunerazione indebita da parte del corruttore e il compimento dell’atto contrario ai doveri di ufficio da parte del pubblico ufficiale corrotto).
La carenza della prova dell’accordo corruttivo renderebbe piuttosto ipotizzabile l’applicazione della fattispecie ormai abrogata di reato dell’abuso di ufficio, con riferimento alla condotta del pubblico ufficiale, che omettendo di astenersi in presenza di un vantaggio proprio, intenzionalmente procuri a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.
3.3. Il Giudice per le indagini preliminari ha, invero, ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza del reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio nei confronti di COGNOME, in quanto:
l’architetto ha ricevuto incarichi remunerati da società immobiliari, tra i quali le società dirette da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nell’arco temporale nel quale era membro della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
tale circostanza avrebbe imposto all’architetto di astenersi da tutte le sedute della RAGIONE_SOCIALE nel corso delle quali sono stati esaminati i progetti, anche se da lui non sottoscritti, presentati dagli imprenditori dai quali ha ricevuto incarichi professionali;
la mancata astensione rappresenterebbe l’atto contrario ai doveri d’ufficio, atto a integrare il delitto di corruzione di cui all’art. 319 cod. pen.;
il pactum sceleris emergerebbe dalle chat con gli imprenditori che attesterebbero l’asservimento della funzione pubblica agli interessi dei privati;
la dazione corruttiva coinciderebbe con il pagamento delle fatture relative
agli incarichi ricevuti.
Il Tribunale del riesame ha, tuttavia, non illogicamente stigmatizzato il carattere circolare (e, dunque, fallace) ‘di questa argomentazione, che fa conseguire ai pregressi rapporti professionali tra RAGIONE_SOCIALE e le società del ricorrente la violazione dell’obbligo di astensione e fa derivare automaticamente dalla mancata astensione l’illiceità della remunerazione dell’incarico professionale e, dunque, la corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (costituito, ancora una volta, dalla mancata astensione dalla partecipazione alla seduta della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
3.4. E’, peraltro, inammissibile la censura di travisamento per omissione degli elementi probatori dedotti dalla parte ricorrente, in quanto si risolve in una generale censura di travisamento del fatto, non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (ex plurimis: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01).
Con il secondo motivo il Pubblico Ministero ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 319 cod. pen. in relazione agli elementi costitutivi del reato di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio.
5. Il motivo è infondato.
5.1. Il Pubblico Ministero ha rilevato che «i gravissimi indizi dello scambio sono insiti nel conflitto di interessi del corrotto», ma la violazione del dovere di imparzialità del pubblico ufficiale non dimostra di per sé, neppure in sede cautelare, la sussistenza di un accordo corruttivo tra le parti.
Nella fattispecie di corruzione il legislatore sanziona penalmente non la mera violazione del dovere di astensione del pubblico ufficiale in costanza di un conflitto di interessi, ma la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che “vende”, a fronte della corresponsione di una utilità illecita, l’esercizio della funzione o del servizio pubblico.
L’esercizio di attività pubblica in conflitto di interessi ricorre, peraltro, i plurime fattispecie di delitti contro la pubblica amministrazione (quali ad esempio, la concussione e l’induzione indebita) e anche in alcune fattispecie di reato attualmente depenalizzate (quali l’interesse privato in atti di ufficio e l’abuso di ufficio), ma l’elemento di fattispecie che fonda l’applicazione del reato di corruzione è l’accordo illecito.
La condotta del pubblico agente che eserciti la propria funzione in conflitto di interessi, dunque, non dimostra di per sé la corruzione, in quanto non è ravvisabile nel sistema penale una corruzione “senza accordo” e, dunque, senza
prova del patto corruttivo.
I rilievi del Tribunale del riesame relativi al carattere indefettibile della prova del patto illecito, sono, peraltro, pienamente conformi ai principi di diritto costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di reati di corruzione.
Il reato di corruzione è configurabile a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell’atto d’ufficio e la promessa o ricezione di un’utilità, la cui dazione deve rappresentare l’adempimento del patto corruttivo (ex plurimis: Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020, (dep. 2021), COGNOME, Rv. 281144 – 01).
Sul piano probatorio, occorre, dunque, procedere alla rigorosa determinazione del contenuto delle obbligazioni assunte dal pubblico funzionario alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avuto riguardo in particolare al movente e alle specifiche aspettative del privato, alla condotta serbata dall’agente pubblico e alle modalità di corresponsione a questi del prezzo della corruttela (ex Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, (dep. 2020), Bolla, Rv. 279555 – 20).
5.2. La prova del patto corruttivo, peraltro, non può esaurirsi, neppure in sede cautelare, nella mera prova della dazione indebita al pubblico agente corrotto.
La dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale può, infatti, ben può costituire un indizio, sul piano logico, del reato di corruzione, ma non può costituire di per sé la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale, in quanto questo elemento di prova deve essere valutato unitamente ad altre circostanze di fatto acquisite nel processo, in conformità al dettato dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 6, n. 39020 del 18/07/2017, COGNOME, non nnassimata).
Nelle ipotesi nelle quali, come nel caso di specie, la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale risulti contabilizzata e documentata, è, pertanto, necessaria la prova del pactum sceleris intervenuto tra soggetto corruttore e pubblico ufficiale corrotto, nel senso che deve essere dimostrato che il compimento dell’atto, contrario ai doveri di ufficio, è stato la causa della prestazione dell’utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo quindi sufficiente a tali fini la mera circostanza della intervenuta dazione di utilità (Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, COGNOME, Rv. 268088 – 01; Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011 (dep. 2012), COGNOME, Rv. 251867 – 01; Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, COGNOME, Rv. 247382 – 01; Sez. 6, n. 34415 del 15/05/2008, COGNOME, Rv. 240745 – 01).
La necessità di provare rigorosamente l’accordo corruttivo, peraltro, non viene meno ove si qualifichi la condotta del pubblico agente quale corruzione per l’esercizio della funzione ai sensi dell’art. 318 cod. pen.; tale delitto è, infatti, pu
sempre un reato-contratto e la sua integrazione postula l’accordo, espresso o implicito, avente ad oggetto la compravendita dell’esercizio delle funzioni o dei poteri di un funzionario pubblico (Sez. 6, n. 8246 del 14/01/2025, Argenio, Rv. 287648 – 02).
5.3. Il riferimento al carattere «sistemico» e «ambientale» della corruzione, del resto, non può surrogare, neppure in sede cautelare, la mancata prova degli elementi costitutivi del reato contestato.
Il rilievo del carattere sistematico della commissione di una tipologia di reato postula, infatti, la dimostrazione della reiterazione costante di reati, pur sempre integrati in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi.
5.4. Il Tribunale del riesame, inoltre, non ha violato la legge penale, né motivato in modo manifestamente illogico, ritenendo che i pagamenti eseguiti da dalle società del ricorrente per gli incarichi professionali conferiti all’architetto COGNOME, nei limiti propri della delibazione cautelare, non abbiano costituito una illecita remunerazione per il pubblico ufficiale.
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che in tema di corruzione, la nozione di “altra utilità”, quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente o per un terzo, ivi compresi i benefici leciti, che nondimeno assumono rilevanza penale nel caso in cui s’inseriscano in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all’esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio (Sez 6, n. 13/07/2018, n. 51765, Ozzimo, Rv. 277562 – 02, in questa pronuncia la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di condanna per il delitto di corruzione propria in un caso in cui il referente di talune società di servizi aveva assicurato a un consigliere comunale i mezzi economici atti ad affrontare la campagna elettorale ed essere rieletto, aveva assunto una persona dallo stesso segnalata e aveva contribuito al salvataggio di una cooperativa riconducibile all’area politica del predetto, rilevando che tali attività si inserivano in uno stabile rapporto sinallagmatico di tipo illecito).
Anche i “benefici leciti”, dunque, posso costituire “il prezzo” della corruzione, ma perché un “beneficio lecito” possa costituire la retribuzione della vendita dell’atto contrario ai doveri di ufficio è necessario che l’erogazione dell’utilità si inserisca in una relazione sinallagmatica di tipo corruttivo, che nel caso di specie, nella valutazione non illogica del Tribunale, non risulta dimostrata.
L’eventuale situazione di conflitto di interesse in cui versava il pubblico agente non rende di per sé corruttiva la percezione della remunerazione per incarichi professionali che il Tribunale ha ritenuto avessero una causa autonoma dallo svolgimento delle pubbliche funzioni (e, dunque, lecita), che sono stati effettivamente svolti, regolarmente contabilizzati e che non recano alcuna
sovrafattu razione.
6. Il ricorso del Pubblico Ministero è, peraltro, inammissibile, in quanto non contiene alcuna allegazione in ordine alla permanente concretezza e attualità delle esigenze cautelari.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, che possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46219 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355 – 01).
Posto che nella specie non opera alcuna presunzione legislativa di sussistenza delle esigenze cautelari, l’accoglimento dell’impugnazione in ordine al profilo esclusivo dei gravi indizi di colpevolezza non potrebbe condurre all’applicazione della misura coercitiva e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l’impugnante (ex plurimis: Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Pmt. c. Acanfora, Rv. 281010-01; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, Pmt. c. COGNOME Gasparis, Rv. 276375, con riferimento all’inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell’ordinanza di reiezione dell’appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza).
L’unico interesse che il pubblico ministero può perseguire, in sede cautelare, ha ad oggetto il mantenimento, la modifica o l’imposizione di una misura cautelare (Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, COGNOME, Rv. 227860; cfr. anche Sez. U, n. 6624 del 27/19/2011, dep. 17/02/2012, COGNOME, Rv. 251693); né, d’altra parte, il pubblico ministero ha un interesse contrario a quello dell’indagato circa l’accertamento dell’illegittimità dell’ordinanza del tribunale del riesame per mezzo di una decisione irrevocabile idonea a fondare, ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., la tutela indennitaria per la ingiusta detenzione, e in funzione preclusiva della stessa. La legittimazione sostanziale passiva in ordine a tale rapporto non compete al pubblico ministero ma allo Stato, in un giudizio contenzioso nel quale l’inquirente è organo obbligatoriamente interveniente, titolare di un diritto di impugnazione connesso al particolare aspetto pubblicistico della controversia, ma avulso da una situazione di diritto sostanziale spettante solo alla Stato nel suo complesso (Sez. 6, n. 2386 del 24/06/1998, Rv. 212898).
Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2025.