Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8121 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8121 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Lecce
avverso l’ordinanza del 22/06/2023 del Tribunale di Potenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/06/2023 il Tribunale di Potenza ha parzialmente riformato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Potenza in data 25/05/2023, sostituendo nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella interdittiva della sospensione dallo svolgimento
della professione di commercialista, in relazione ai reati di concorso in estorsione (capo 7) e di corruzione in atti giudiziari (capo 8), reato quest’ultimo coinvolgente il AVV_NOTAIO in servizio presso il Tribunale di Lecce.
2. Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
Deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 319-ter cod. pen. con riferimento al delitto di corruzione di cui al capo 8).
La motivazione con cui il Tribunale aveva ravvisato uno scambio illecito di utilità tra il ricorrente e il AVV_NOTAIO -cioè la nomina quale coadiutore dell’amministrazione giudiziaria della società RAGIONE_SOCIALE della AVV_NOTAIOssa COGNOME, indicata quale collaboratore di studio del ricorrente, e l’acquisto di un orologio Rolex ad un prezzo inferiore a quello di mercato, propiziato dall’interessamento del ricorrente- era affetta da apoditticità e intrinseca illogicità.
Era stato affermato che la prova del patto era desumibile dal fatto che l’incarico era stato conferito ad una professionista dello studio poco dopo la promessa del ricorrente di interessarsi al reperimento dell’orologio.
Ma si trattava di assunto indimostrato e sotto vari profili viziato, non essendo ravvisabile alcuna sinallagmaticità e neppure logica conseguenzialità.
Nel momento in cui il ricorrente era riuscito a mettere in contatto il AVV_NOTAIO con il rivenditore di Matera consentendo l’acquisto al prezzo fissato dal costruttore, la possibilità della nomina della AVV_NOTAIOssa COGNOME non sussisteva, in quanto operava ancora come secondo amministratore giudiziario l’AVV_NOTAIO, che solo in prosieguo di tempo era stata protagonista dell’episodio della revoca/rinuncia, cui era seguita la necessità di affiancare all’amministratore un coadiutore.
Inoltre, l’ipotesi accusatoria si scontrava con quanto dallo stesso Tribunale prospettato in ordine alla riconducibilità della nomina non ad un accordo ma ad una scelta autonoma del AVV_NOTAIO. Su tali basi esulava la fattispecie della corruzione ed era evidente l’insanabile contraddizione che inficiava la motivazione.
In realtà secondo l’originaria contestazione l’episodio si inseriva in un più ampio disegno, connotato dalle lamentele del ricorrente verso l’amministratore giudiziario NOME, dalla pretesa costrizione di quest’ultima a rinunciare all’incarico, dalla decisione del AVV_NOTAIO, una volta resosi conto dell’interessamento della famiglia COGNOME, di accontentare il ricorrente, propiziando la nomina come coadiutore dell’altro amministratore COGNOME della AVV_NOTAIOssa COGNOME.
Ma il Tribunale aveva limitato il giudizio di gravità indiziaria solo all’ultima parte incentrata sulla nomina della AVV_NOTAIOssa COGNOME, non essendo il AVV_NOTAIO originariamente a conoscenza dell’intervento dei COGNOME e dunque venendo meno l’ipotesi di un unitario accordo.
Non era spiegabile, tuttavia, la logica sottesa alla conclusione per cui solo con riguardo all’ultima parte fosse ravvisabile un sinallagma tra favore ricevuto dal AVV_NOTAIO e indicazione della AVV_NOTAIOssa COGNOME ai fini della nomina come coadiutore.
La stessa circostanza che all’AVV_NOTAIO fosse stata inizialmente prospettata la nomina come coadiutore a seguito della rinuncia all’incarico di amministratore strideva con il giudizio di gravità indiziaria in ordine all’esistenza di un accordo corruttivo.
Peraltro, l’autonomia del AVV_NOTAIO era dimostrata anche dalla vicenda che aveva condotto alla nomina come amministratore del AVV_NOTAIO COGNOME, avversata proprio dal ricorrente.
Da nessuna conversazione intercettata era emerso l’interessamento del ricorrente per l’ottenimento per sé o per persona a lui vicina di incarichi giudiziari, quale contropartita per l’interessamento relativo all’acquisto dell’orologio.
Assiomatiche risultavano inoltre le affermazioni in ordine al rapporto professionale tra la dottNOME COGNOME e il ricorrente, non approfondito a fronte del fatto che la dottNOME COGNOME disponeva di una stanza dello studio professionale, circostanza non attestante che la NOME COGNOME fosse dipendente o che il compenso fosse nella disponibilità del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Posto che la gravità indiziaria è stata contestata dal ricorrente solo con riferimento al delitto di corruzione di cui al capo 8), deve rimarcarsi come il motivo di ricorso abbia nitidamente posto in evidenza plurimi profili di illogicità della ricostruzione operata, tali da rendere evanescente la conclusione della configurabilità di un patto intercorso tra il ricorrente e il AVV_NOTAIO.
Al di là della disinvoltura di quest’ultimo, che, per quanto posto in evidenza dai Giudici di merito, aveva prospettato al ricorrente di voler acquistare un raro orologio Rolex e ottenuto la promessa del ricorrente di attivarsi per procurarglielo, deve rimarcarsi come in base all’originaria impostazione accusatoria, risultante dalla contestazione provvisoria, quell’elemento fosse stato inserito in un più ampio e articolato contesto, coinvolgente l’interesse dei COGNOME, titolari di società sottoposta ad amministrazione giudiziaria, in modo che potesse dirsi dedotta nel patto l’adozione di provvedimenti tali da rassicurare i predetti.
Ma il Tribunale ha radicalmente escluso la possibilità di ricostruire la vicenda in quei termini e ha focalizzato solo il tema della correlazione tra l’interessamento
,
per il reperimento dell’orologio, poi effettivamente acquistato dal AVV_NOTAIO -non è stato peraltro nitidamente chiarito se a prezzo ridotto rispetto al suo reale valore, a fronte del generico riferimento a prezzi pubblicizzati- e la contropartita costituita dalla nomina della AVV_NOTAIOssa COGNOME quale coadiutore, effettuata dall’amministratore giudiziario su indicazione del AVV_NOTAIO.
Senonché il ricorrente ha correttamente posto in evidenza che quella correlazione non tiene conto del fatto che l’interessamento del ricorrente era stato offerto quando era ancora amministratore giudiziario l’AVV_NOTAIO e quando dunque non era prospettabile la nomina della AVV_NOTAIOssa COGNOME.
D’altro canto, lo stesso Tribunale ha sottolineato come non vi sia alcuna possibilità di stabilire una relazione tra l’interessamento di COGNOME per il reperimento dell’orologio e la successiva vicenda culminata nell’invito rivolto dal AVV_NOTAIO all’AVV_NOTAIO di rinunciare al suo incarico, fermo restando che il AVV_NOTAIO aveva finito per dare rilievo alla mancata iscrizione dell’AVV_NOTAIO nella sezione B dell’albo nazionale degli amministratori e, peraltro, aveva in un primo momento prospettato la possibilità che lo stesso AVV_NOTAIO agisse nella veste di mero coadiutore anziché di secondo amministratore.
Alla resa dei conti il Tribunale ha apoditticamente valorizzato il fatto che, dopo la revoca/rinuncia dell’AVV_NOTAIO, fosse stato conferito l’incarico di coadiutore alla AVV_NOTAIOssa COGNOME, quale collaboratrice di studio dell’AVV_NOTAIO, ma senza fornire puntuali indicazioni in ordine agli elementi da cui potesse desumersi che quella nomina fosse stata caldeggiata o richiesta dal ricorrente o che fosse comunque tale da compiacerlo, in mancanza di specifici riferimenti agli esatti rapporti intercorrenti sotto il profilo professionale ed economico tra il ricorrente e la AVV_NOTAIONOME COGNOME.
L’assunto che fosse intercorso un patto avente quel determinato oggetto risulta dunque il frutto di un ragionamento viziato all’origine, in quanto non correlato alla prova che il ricorrente si attendesse quella nomina quale controprestazione sinallagmaticamente correlata ai suoi interessi economici e/o professionali.
Orbene, poiché il delitto di corruzione presuppone un patto (cfr. Sez. 6, n. 2765 del 09/12/2020, dep. 2021, Mazzarella, Rv. 281144), nel quale siano inclusi da un lato la promessa o la dazione da parte del privato di un’utilità, costituente adempimento di quel patto, e dall’altro lo svolgimento della funzione del pubblico agente e in particolare, nel caso del AVV_NOTAIO, il compimento di atti inerenti all’esercizio della giurisdizione nelle sue varie forme, deve rilevarsi come sul piano logico e cronologico la ricostruzione proposta non sia idonea a dar conto
dell’effettiva conclusione di un patto ab origine connotato da prestazioni sinallagmaticamente correlate.
Né può dirsi che il Tribunale abbia inteso far riferimento a facta concludentia, tali da connotare quel tipo di patto, giacché occorre che l’utilità trovi la sua causa nel compimento dell’atto (sul punto si rinvia a Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088), mentre nel caso di specie è mancata la spiegazione di quel profilo causale, a fronte di una scelta sopravvenuta del AVV_NOTAIO.
Il radicale vizio della ricostruzione proposta vale ad escludere la configurabilità della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 8).
Ciò impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza che dovrà valutare la concreta configurabilità di esigenze cautelari in relazione al solo reato residuo.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così deciso il 23/01/2024