Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44800 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44800 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord nei confronti di NOMECOGNOME nata a Napoli il 28/12/1960
avverso l’ordinanza del 14/05/2024 del Tribunale del riesame di Napoli letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio; udite le conclusioni del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l’ordinanza emessa il 16 aprile 2024 dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, applicativa della misura degli arresti domiciliari nei
confronti di NOME per i reati di concorso in corruzione propria e occultamento di atti pubblici, in particolare, per avere, in qualità di tecnico d parte e intermediaria nell’interesse degli imprenditori COGNOME e della COGNOME, proprietaria della struttura denominata Prestige al cui ampliamento erano interessati i COGNOME, promesso, in accordo con gli interessati, a COGNOME NOME, dirigente dell’Ufficio Tecnico del comune di Aversa, di curare tutte le pratiche pendenti presso l’ufficio e di eliminare l’arretrato in assenza di un rapporto di lavoro con il Comune: promessa accettata dal COGNOME in cambio delle notizie riservate fornite alla COGNOME sui sopralluoghi da eseguire presso i cantieri di INDIRIZZO sulla nomina del RUP nonché consentendo alla COGNOME di presentare ed ottenere in tempi brevi i permessi di costruire relativi alla pratica RAGIONE_SOCIALE.
Se ne chiede l’annullamento per erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizi della motivazione / nonché per un evidente travisamento dei fatti.
Il Tribunale avrebbe esaminato solo alcuni frammenti degli elementi raccolti, trascurando quelli posti a fondamento della domanda cautelare e procedendo ad una valutazione parcellizzata dei fatti; infatti, ha esaminato la posizione del COGNOME e della Cavaliere separatamente da quella dei coimputati, ritenendo che l’addebito avesse ad oggetto solo la parte finale del capo di imputazione, relativa alla condotta in precedenza descritta, e ha affermato che: il Comune di Aversa versava in condizioni critiche per carenza di personale; recatasi presso l’ufficio per avere informazioni sulle pratiche presentate, la COGNOME, vecchia amica del COGNOME, vedendo i fascicoli ammucchiati, si era offerta di aiutare a smaltirle; il COGNOME aveva accettato la proposta e la COGNOME aveva iniziato a lavorare senza nomina e senza retribuzione; solo in forza del rapporto amicale aveva ottenuto informazioni riservate sui sopralluoghi presso il cantiere, quindi, senza alcun accordo corruttivo né nesso sinallagmatico tra le due prestazioni; l’attività della COGNOME si era risolta in un vantaggio per Comune, avendo ella aiutato a smaltire l’arretrato; il COGNOME ignorava il rapporto professionale tra la COGNOME e l’imprenditore COGNOME Alfonso.
Il ragionamento del Tribunale è censurabile, in quanto la vicenda si inserisce in un contesto più ampio, che vede protagonisti principali il COGNOME, geometra del comune di Aversa, l’imprenditore COGNOME e il tecnico di parte COGNOME, interessati alla realizzazione di un grande complesso edilizio in INDIRIZZO poi sequestrato, senza preventiva lottizzazione; in tale contesto si collocano i primi incontri tra la COGNOME e il dirigente dell’Ufficio tecnico p avere informazioni sui sopralluoghi disposti dalla Procura e sul tecnico comunale da nominare, indicato proprio nel Minale in occasione dei frequenti accessi presso l’ufficio.
Si contesta la benevola valutazione del Tribunale, in quanto il dirigente forniva notizie riservate, venendo meno al dovere di riservatezza impostogli, essendo, peraltro, consapevole della delicatezza della vicenda, oggetto di esposti e di un suo diretto intervento con emissione di provvedimenti di sospensione dei lavori; il dirigente sapeva anche che tutti i tecnici nominati avevano rinunciato all’incarico, trattandosi di un’opera che presentava forti irregolarità ed era oggetto di indagini. Si evidenzia che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, il COGNOME sapeva che l’opera interessava al gruppo COGNOME per avere esaminato nel luglio 2021 insieme al Minale la variante presentata dal tecnico dell’imprenditore, sicché l’avere fornito notizie riservate alla COGNOME, che interveniva nell’interesse del COGNOME, integra un atto contrario ai doveri d’ufficio. Analoga valutazione va espressa per la proposta di aiuto nello smaltimento delle pratiche arretrate collegata alla necessità di ottenere in tempi rapidi esame e rilascio dei permessi di costruire da lei presentati.
Si censura il giudizio positivo espresso dal Tribunale sulla natura gratuita dell’attività prestata dalla COGNOME solo per amicizia e sul vantaggio che ne sarebbe derivato per il Comune, in quanto un soggetto, estraneo all’ente, avrebbe deciso in modo autonomo le pratiche pendenti in luogo del dirigente, vero beneficiario dell’attività della COGNOME.
La motivazione è, inoltre, mancante per mancata valutazione dell’intera vicenda, oggetto dell’imputazione e dell’interesse personale della Cavaliere, risultante dai colloqui intercettati.
Si rileva anche l’omessa motivazione sulla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 318 cod. pen. per non avere il Tribunale valutato tale possibilità, avuto riguardo alla illegittima ingerenza nell’ufficio pubblico consentita dal COGNOME alla COGNOME, mossa dall’interesse personale al rapido esito delle pratiche edilizie dei Cecere, sicché l’attività di lavoro svolta, solo occasionalmente coincide con l’interesse pubblico, ed entrambi ne hanno tratto vantaggio, in quanto il COGNOME ha beneficiato della prestazione lavorativa della Cavaliere per l’esercizio delle sue funzioni.
3, Si sostiene, infine, la sussistenza delle esigenze cautelari, stante la possibilità per la Cavaliere in qualità di tecnico di parte di continuare a svolgere l’attività presso il Comune in relazione alle pratiche edilizie presentate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e versati in fatto, che esulano dal perimetro valutativo di questa Corte in materia cautelare.
Va premesso che in materia di provvedimenti cautelari la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all’esa del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la motivazione del provvedimento in materia di misure cautelari è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244), sicché il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628).
A tali coordinate non si è attenuto il ricorrente, che pone in evidenza lacune ed analisi parziali del compendio probatorio e dei fatti, denuncia il “travisamento dei fatti”, pur trattandosi di un vizio non deducibile, risolvendosi le censure nel proporre una rilettura della vicenda e nel sollecitare una rivalutazione di merito e una diversa ricostruzione del fatto, preclusa in questa sede.
Nei limiti della cognizione cautelare non risulta manifestamente illogica l’argomentazione del Tribunale.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, non sembra affatto parziale la lettura del compendio probatorio e degli elementi acquisiti, in quanto il Tribunale dà atto del desolante scenario di gestione privatistica dell’ufficio tecnico del e mune di Aversa emerso dalle indagini, soprattutto, per la disponibilità del geometra COGNOME a favorire privati e a compiere atti contrari ai doveri d’ufficio in cambio di dazioni di denaro o altre utilità. Ma, il profilo inquietante spregiudicato delineato nell’ordinanza per il COGNOME non è riferibile anche al COGNOME, dirigente dell’ufficio, al quale pure si riconoscono omissioni e un atteggiamento morbido nei confronti dei COGNOME, tuttavia, non oggetto di specifico addebito, sicché non risulta illogica la considerazione del solo segmento
di condotta descritto nel capo di imputazione, a differenza di q uanto prospettato nel ricorso.
2; j. E’ sufficiente considerare che il Tribunale g iustifica tale valutazione proprio valorizzando q uanto indicato nel provvedimento g enetico, nel q uale si dà atto che al COGNOME non viene formulato alcun addebito specifico in relazione alla vicenda dell’immobile di INDIRIZZO e che non risulta che e g li avesse fornito notizie riservate sul sopralluo g o, che doveva effettuarsi nel ma gg io 2022 sul cantiere, ma che non si riusciva a compiere per le defezioni dei tre collaboratori esterni RUP di volta in volta desi g nati, nonché che per tale ruolo, benché sollecitato, aveva evitato di effettuare designazioni favorevoli ai Cecere, q uali q uella del Minale e della Cavaliere (v. nota pa g . 4 ordinanza impu g nata).
Già tali elementi contrastano la lettura proposta nel ricorso relativamente alle informazioni riservate ille g ittimamente fornite ; altrettanto chiara è la smentita della consapevolezza del Serpico dell’interesse speculativo del g ruppo COGNOME relativo alla pratica edilizia della COGNOME, risultante pacificamente dalle conversazioni intercettate e dall’ammissione della stessa Cavaliere (“non ufficialmente… lui non sa che ci conosciamo…non sa che abbiamo rapporti, lui sa solamente che io vado perché g li sto dando una mano per le pratiche per il fatto di fare presto…lui manco lo sa che ci stai tu, lui sa che è COGNOME“, v. pa g . 6 ordinanza impug nata). Peraltro, la richiesta di permesso di costruire per i( l’operazione Presti g e sarebbe stata presentata solo il 27 g iug no 2022, mentre la pratica edilizia g ià presentata nel gennaio 2022 ri g uardava il permesso di costruire per il Centro direzionale, il cui pro g etto era stato redatto dalla COGNOME e da un altro tecnico su commissione della COGNOME, sebbene al pro g etto fossero interessati i COGNOME (v. pa g . 4 ordinanza), sicché nell’aprile 2022, q uando la ricorrente si recò presso l’ufficio tecnico per avere notizie dei tempi di definizione della pratica ( q uella presentata il 3 g ennaio 2022) ed apprese dal COGNOME che stavano trattando q uelle del settembre 2020, ebbe luogo la proposta, accettata dal COGNOME, di aiutare nello smaltimento dell’arretrato / in cambio di una indiretta accelerazione dei tempi di definizione di q uella da lei presentata, non ancora esaminata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2, i. L’indubbia anomalia del patto, che arrecava vanta gg io ad entrambi i contraenti, secondo il Tribunale non si è tuttavia tradotta in un patto corruttivo per mancanza di correlazione sinalla g matica tra l’atto d’ufficio e l’utilità, in q uanto non era emerso né che il Serpico avesse g arantito l’esito favorevole delle due pratiche né che per la Cavaliere lo smaltimento dell’arretrato avesse comportato l’anticipazione dei tempi di definizione delle pratiche di suo interesse a scapito di altre, non risultando che fossero state esaminate nel periodo di
jut, prestazione dell’attività di lavoro presso l’Ufficio tecnico -da aprile a luglio 2022-, /-risultando, anzi, l’opposto, in quanto nell’ottobre successivo la COGNOME aveva richiesto la nomina di un commissario ad acta, stante l’inerzia del Comune.
La valutazione non è illogica alla luce di un preesistente rapporto tra le parti in mancanza di prova della relazione causale tra l’esercizio della funzione e l’utilità arrecata, nonostante l’assoluta irregolarità e anomalia dell’accordo, che consentiva ad una estranea all’ufficio, portatrice di interessi personali, di definire pratiche arretrate in luogo del dirigente, che traeva vantaggio per la propria posizione contrattuale e professionale dalla eliminazione dell’arretrato, gratuitamente ottenuta. Pur rientrando nella nozione di “altra utilità” anche le prestazioni di natura non patrimoniale, è sempre necessario che il vantaggio, materiale o morale, oggetto della dazione o promessa, costituisca la controprestazione posta a base dell’accordo corruttivo e si trovi in un rapporto di proporzionale corrispettività rispetto all’esercizio dei poteri o della funzione, ovvero al compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio, il che nella fattispecie non si è verificato, non risultando favoritismi del pubblico ufficiale nei confronti della ricorrente né sviamento della funzione in favore dell’amica.
2.3,Va, infatti, ribadito che il delitto di corruzione postula un patto nel quale siano dedotti l’atto dell’ufficio e sinallagmaticamente la prestazione di un’utilità, nel senso che quest’ultima non può rilevare ex se al di fuori del suo specifico inserimento nell’illecita intesa (Sez. 6, n. 39008 del 6/5/2016, .COGNOME, Rv. 268088; in senso analogo, per la necessità di dimostrare che l’utilità trova la sua causa nel compimento dell’atto contrario ai doveri di ufficio, Sez. 6, n. 5017 del 7/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867).
Non è, inoltre, censurabile l’omessa valutazione della diversa qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 318 cod. pen., una volta escluso che l’attività di lavor prestata dalla ricorrente potesse ritenersi l’indebita remunerazione per l’esercizio di un potere discrezionale del pubblico ufficiale. Infatti, anche per la corruzione di cui all’art. 318 cod. pen. la promessa o la dazione indebita di somme di danaro o di altre utilità in favore del pubblico ufficiale deve essere sinallagmaticamente connessa all’esercizio della funzione, a prescindere dal compimento di uno specifico atto e della sua contrarietà o meno ai doveri del pubblico agente (Sez.6, n. 33828 del 26/04/2019, Massobbio, Rv. 276783), potendosi solo allora verificare se in concreto l’esercizio della funzione sia stato condizionato dal perseguimento dell’interesse del privato corruttore e se l’interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell’interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere.
3.Anche in ordine alle esigenze cautelari il ricorso risulta inammissibile per genericità, in quanto ravvisa il pericolo di reiterazione nella possibile prosecuzione dei rapporti con il Comune, ancorandoli alla attività della ricorrente di tecnico di parte in relazione alle pratiche edilizie presentate. All’evidenza l’argomentazione è astratta e non correlata ad elementi concreti, specie a fronte della sospensione del Serpico dalle funzioni, dell’emersione della vicenda e della indimostrata esistenza di rapporti amicali o cointeressenze con altri pubblici ufficiali operanti nell’Ufficio tecnico.
Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Così deciso, 24 ottobre 2024 Dichiara inammissibile il ricorso.
Il Consigliere esten ore
Il Presidente