Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1654 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1654 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21 giugno 2022 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Catania, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante dell’ingente quantità ha applicato la pena finale di due anni di reclusione ed euro 6000 di multa in ordine al reato di cui all’art.73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per la detenzione di 84 kg di marijuana.
Il ricorrente deduce il vizio di illegalità della pena in quanto il giudice diversamente da quanto concordato dalle parti, non aveva escluso l’aggravante menzionata, pur richiesta, ma aveva applicato le attenuanti generiche equivalenti a questa.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2.Va premesso che la richiesta di patteggiamento avanzata dalle parti prevedeva il seguente calcolo: esclusa l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, pena base tre anni di reclusione ed euro 9000 di multa in ordine al reato di cui all’art.73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 ridotta, per la scelta del rito, alla pena finale di due anni di reclusione ed euro 6000 di multa, con sospensione condizionale della pena.
Sono due le ragioni della manifesta infondatezza del ricorso. In primo luogo il vizio dedotto non determina l’illegalità della pena, dovendosi ritenere tale solo quella inflitta extra o contra legem perché non corrispondente, per specie o per quantità (sia in eccesso che in difetto), a quella astrattamente prevista dalla fattispecie GLYPH incriminatrice oppure fondata su GLYPH una GLYPH norma GLYPH dichiarata costituzionalmente illegittima (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207; Sez. 6, n. 30029 del 23/06/2022, Petrone, Rv. 283576 e Sez. 2, n. 22187 del 19/04/2019, Taib, Rv. 275590); in secondo luogo il ricorrente non ha spiegato l’interesse concreto ad ottenere una motivazione che argomenti l’esclusione dell’aggravante menzionata visto che la pena finale applicata con la sentenza impugnata corrisponde esattamente a quella concordata tra le parti.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, non emergendo che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, anche al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022
La Consigliera estensora
Il P sidente