Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24609 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24609 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO nel procedimento a carico di:
NOME nato a VENAFRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2024 del TRIBUNALE di ISERNIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
letta la memoria del difensore
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Isernia, su richiesta di NOME COGNOME e con il consenso prestato dall’ufficio del Pubblico Ministero, ha applicato allo stesso COGNOME la pena di giorni 29 di reclusione in relazione alla contestazione mossagli relativamente all’ art. 186, comma 2 lett. c). cod. strada ed altro reato, già oggetto di sentenza di condanna del Tribunale di Isernia n. 462 del 2018 del 25 ottobre 2018, ritenuto in continuazione.
La contestazione riguardava la guida dell’autovettura tg.ta TARGA_VEICOLO in stato di ebbrezza determinato dall’assunzione di bevande alcoliche (tasso alcolemico misurato nel minimo a 1,69 O. Fatto avvenuto in Isernia, il 10 luglio 2021.
Il Tribunale, ritenuta corretta la qualificazione giuridica del fatto e la determinazione della pena, ha indicato la pena da irrogare in concreto in anni tre, mesi tre e giorni 29 di reclusione, secondo il computo che segue: misura-base pari a tre mesi di reclusione per la sentenza n. 462 del 2018; pena finale ordine di esecuzione pene concorrenti pari a tre anni, tre mesi e nove giorni di reclusione; pena aumentata per la continuazione con il reato di cui alla suindicata sentenza in trenta giorni di reclusione ridotta a causa del rito scelto in venti giorni di reclusione.
Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, denunciando violazione di legge, per applicazione di pena illegale (essendo prevista per il reato contestato ad NOME COGNOME l’ammenda da euro 1500 ad euro 6000 e l’arresto da sei mesi ad un anno) e per la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di talché la misura disposta doveva ritenersi illegale per difetto. Chiedeva pertanto disporsi l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. ha depositato requisitoria scritta chiedendo l’annullamento con rinvio in ordine al secondo motivo di ricorso e dichiararsi inammissibile il primo.
il difensore dell’imputato ha depositato memoria.
Il ricorso risulta fondato limitatamente al secondo motivo, essendo il primo del tutto generico, non correlato alla pronuncia impugnata, e privo delle indicazioni necessarie ad evidenziare il vizio che si intende denunciare.
In particolare, il primo motivo è aspecifico e non consente di cogliere perché, all’esito del singolare calcolo posto in essere dal Tribunale, si sarebbe determinata l’applicazione di una pena illegale. Il motivo, infatti, senza criticare l’indicazione del Tribunale in ordine al reato ritenuto più grave, al fine di calcolare la pena per la continuazione con il reato oggetto del patteggiamento, si limita ad enunciare l’applicazione di una pena “diversa” (illegale), rispetto a quella prevista per il reato contestato. Si limita a riportare la previsione edittale di cui all’art.1 lett. c) cod.strada, denunciando un macroscopico errore nel calcolo della pena
applicata dal Tribunale, che non aveva indicato con chiarezza l’iter attraverso il quale si era giunti alla pena concordata.
9. Deve ricordarsi il principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui nell’ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte, secondo lo schema procedimentale previsto dagli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., l’esigenza di specificità del discorso giustificativo della ragione di impugnazione deve ritenersi più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell’impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte; e ciò anche a scongiurare il pericolo di scarsa serietà e correttezza nella gestione del processo (Sez. U, n. 11493 del 24/06/1998- Rv. 211468 – 01; Sez. 1, n. 1819 del 04/03/1999). Dunque, è imprescindibile requisito di specificità del motivo che intende criticare la sentenza di patteggiannento in punto di pena, spiegare perché la pena è illegale (secondo i parametri offerti dalla giurisprudenza di legittimità: (Sez. Un., n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818; Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin) e non solo illegittima.
10. Con particolare riferimento alla determinazione della nozione di pena illegale, quale limite alla ricorribilità per cassazione avverso sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità, anche prima della tipizzazione dei motivi di cui all’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., ha rilevato come l’accordo tra le parti si formi sul risultato finale delle operazioni di computo e determinazione della pena (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 233185; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 518 del 28/01/2000, Carrello, Rv. 216881; Sez. 5, n. 3351 del 29/05/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212379; nello stesso senso si veda, tra le più recenti, Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275915). La ricostruzione compiuta consente di giungere alla conclusione secondo cui la nozione di pena illegale attiene non già al trattamento sanzionatorio nel complesso considerato, bensì alla pena inflitta contra od extra legem, perché non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero perché non corrispondente, per specie o per quantità, a quella individuata dalla fattispecie astratta (Sez. 4, n. 30856 del 16/06/2022, PG c/Previtali, Rv. 283456). L’illegalità della pena, dunque, assume rilievo qualora la sanzione penale ecceda i valori – sia qualitativi che quantitativi – attribuiti dal legislatore al tipo astratto entro cui v sussunto il fatto storico di reato. (Sez. Un., COGNOME, in motivazione, cit.). Per contro, con la pena illegittima, il giudice, pur nel rispetto della cornice valorial determinata dal legislatore, incorre in un errore nella determinazione del quantum o del modus procedendi relativi all’applicazione della pena. E’ la pena illegale che, oltre a porsi in insanabile contrasto con le valutazioni valoriali fatte dal legislatore,
travolge la prevedibilità e determinatezza della sanzione penale, principi, peraltro, ribaditi anche dalla Corte EDU (Corte EDU, 22 gennaio 2013, COGNOME c. Malta; Corte EDU, COGNOME c.Spagna, citata; Corte EDU, GC, 12 febbraio 2008, COGNOME c. Cipro, secondo cui il destinatario della sanzione penale deve poter prevedere le conseguenze del proprio agire nel caso concreto). Ed è sempre la sola pena illegale a porsi in tensione con la funzione special-preventiva positiva che la Carta costituzionale assegna alla sanzione penale, considerato che l’esigenza rieducativa non potrà essere soddisfatta attraverso una pena contra legem o extra legem e, cioè, che non rispetti, ed anzi travalichi, la cornice valoriale e quantitativa definita dalla legge.
11. E’ fondato il secondo motivo di ricorso.
L’art.186 comma 2 lett. c) C.d.S. prevede che, all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni. Con la sentenza emessa ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.6, 2/11/2008, PG in proc. Cuomo, Rv.241611; sez.2, 26/11/2013, PG in proc. Cargnello, Rv. 257871).
Il giudice, pertanto, è tenuto a provvedere anche di ufficio sull’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono alla pronuncia di rito, trattandosi di tema estraneo all’accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall’art.448 comma 2 bis cod. proc. pen. (sez. U, 26/09/2019 n.21369, Melzani Rv.279349; sez.5, 13/11/2019, NOME, Rv.277552).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con trasmissione degli atti al Tribunale di Isernia. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e rinvia sul punto al Tribunale di Isernia in diversa composizione. Rigetta il ricorso nel resto.
Motivazione semplificata
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.