Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38282 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38282 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato in Algeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 del Tribunale di Genova.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. il 20.2.2025 dal Tribunale di Genova, con cui, riqualifica ta l’aggravante contestata (art. 625, n. 4, cod. pen.) in quella di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. , ha applicato all’imputato la pena concordata di mesi 4 di reclusione ed euro 120 di multa.
Il ricorrente lamenta violazione di legge, per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, avendo il giudicante riqualificato l’aggravante di cui all’imputazione, invece di rigettare la proposta delle parti. Deduce, comunque, l’erroneità dell’applicata aggravante e la carenza motivazionale della sentenza in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’esposizione a pubblica fede, trattandosi del furto di due telefoni cellulari lasciati sul bancone del bar da parte dei due baristi.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’ annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e, in ogni caso, per carenza di interesse del ricorrente.
Sotto il primo profilo, è noto che, in tema di ‘patteggiamento’, una volta superato il vaglio della eventuale pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., il giudice è chiamato a verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena concordata fra le parti.
Tale vaglio giurisdizionale deve essere effettivo, non risolvendosi in una funzione meramente notarile (cfr. Corte cost. n. 313 del 1990).
Con particolare riguardo alla verifica della esattezza della qualificazione giuridica del fatto, compito fondamentale del giudice è quello di evitare che il patteggiamento sulla pena si risolva in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell’art. 444 cod. proc. pen. e dell’art. 112 cost. (Sez. 6, n. 1282 del 22/10/2002, dep. 2003, Pg in proc. Scodini, Rv. 223847 – 01); ne deriva che il giudice deve dare adeguatamente conto in motivazione dell’effettuazione di tale controllo, in ordine alla fattispecie concreta quale emerge dagli atti, essendo tale indagine necessaria (anche) per una corretta valutazione della congruità della pena (Sez. 6, n. 6156 del 14/01/2013, Pg in proc. Pavlik, Rv. 254897 – 01).
D’altra parte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr. Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 -01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg, Rv. 281116 -01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Pg, Rv. 279842 -01; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865 – 01).
Una volta superato, in positivo, il vaglio sulla qualificazione giuridica del fatto, il controllo del giudice si sposter à̀ sul trattamento sanzionatorio concordato, verificandone l’adeguatezza sulla base dei criteri dettati dall’art. 133 cod. pen.
Nell’ambito di tale segmento del giudizio sul patto processuale, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato il principio per cui non è preclusa al giudice, che reputi corretta la qualificazione giuridica del fatto e adeguata la pena concordata, qualificare diversamente una circostanza del reato (in quel caso, una circostanza attenuante), a condizione che tale riqualificazione non comporti effetti in malam partem per l’imputato. Tale decisione, in particolare, ha stabilito che, in tema di patteggiamento, non sussiste difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza che dia ad una circostanza attenuante una diversa qualificazione giuridica, senza incidere sul complessivo trattamento sanzionatorio negoziato e senza determinare effetti pregiudizievoli per l’imputato (Sez. 6, n. 45132 del 06/10/2023, C., Rv. 285434 – 01).
Si ritiene di dare continuità a tale orientamento, che può trovare applicazione, mutatis mutandis , anche al caso che qui rileva, in cui il giudice di merito ha accolto la richiesta di applicazione della pena concordata fra le parti, solo riqualificando la contestata circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 4, cod. pen. (fatto commesso con destrezza) in quella di cui all’art. 625 , n. 7, cod. pen., avendo ritenuto che il furto di due smartphone commesso in danno dei due addetti al bar -i quali si erano momentaneamente allontanati dal bancone del pubblico esercizio, ivi lasciando incustoditi i telefoni cellulari -configurasse l’aggravante (non della destrezza ma quella) del fatto commesso su cose esposte per necessità alla pubblica fede.
La diversa qualificazione giuridica dell ‘aggravante ravvisata rispetto a quella originariamente contestata non è palesemente eccentrica rispetto al fatto in contestazione e non ha determinato alcun difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza. Tale vizio, infatti, sussiste solo nell’ipotesi in cui il giudice del patteggiamento, nel procedere al vaglio dell’accordo processuale, ne muti uno o pi ù̀ dei suoi termini costitutivi, riqualificando diversamente il titolo di reato o applicando all’imputato un trattamento sanzionatorio difforme da quello concordato con il pubblico ministero (cfr. in tal senso la già citata Sez. 6, sent. n. 45132/2023).
Nella specie, invece, il Giudice del patteggiamento, verificata la correttezza della qualificazione giuridica del descritto fatto storico nel titolo di reato oggetto di imputazione (furto), si è limitato a ritenere integrata una circostanza aggravante diversa da quella originariamente contestata, senza incidere in alcun modo
sull’entit à̀ della pena concordata tra le parti e senza determinare effetti pregiudizievoli per l’imputato.
Proprio in considerazione di tale portata “neutra” della diversa qualificazione giuridica della circostanza aggravante applicata con la sentenza impugnata, va, in ogni caso, rilevato che, nel silenzio del ricorso su eventuali effetti pregiudizievoli derivati da tale punto della decisione, non sussiste un concreto interesse ad impugnare da parte del ricorrente, il quale non potrebbe ottenere alcun beneficio dall’accoglimento del ricorso.
S tante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME