Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42853 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42853 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Udine il 21.2.2023 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a NOME COGNOME la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni tre in relazione al reato di cui all’art 589-bis cod. pen.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo – in sintesi l’illegittima applicazione della durata della sanzione amministrativa accessoria, per avere il giudicante omesso di operare la riduzione fino a un terzo prevista dal comma 2-bis dell’art. 222 cod. strada.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria.
4. Il ricorso è fondato.
È pacifico che nella specie trovi applicazione quanto stabilito dall’art. 222, comma 2-bis, cod. strada, ossia la diminuente fino a un terzo della sospensione della patente di guida in caso di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. Per contro, la sentenza impugnata ha puramente e semplicemente stabilito che la sospensione della patente di guida andasse applicata in misura pari a tre anni, senza specificare se tale determinazione sia derivata dalla citata diminuente.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, limitatamente alla statuizione relativa alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo; rimane in piedi il patto intercorso tra le parti e convalidato dal giudice, patto al quale è estranea l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
COGNOME
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Udine.
Così deciso il 7 settembre 2023
Il Consigliere COGNOME tensore
Il Presidente