Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9216 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9216 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di:
NOME nato a CUSANO MILANINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato senza rinvio con restituzione degli atti all’Ufficio Gip/Gup del Tribunale di Palermo;
letta la memoria, con conclusioni scritte, a firma dell’AVV_NOTAIO, con cui ha chiesto il rigetto o l’inammissibilità del ricorso e la conferma della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del GIP del Tribunale di Palermo pronunciata in data 9 maggio 2023, è stata applicata ex art. 444, cod. proc. pen. a NOME la pena di un anno e gg. 13 di reclusione, con il concorso di attenuanti generiche e ridotta la pena per il rito richiesto, per i reati di omessa dichiarazione (art. 5, Igs. n. 74 del 2000) contestati in relazione alle annualità di imposta 2017, 2018 e 2020, pena sostituita ex art. 20-bis, cod. pen. con il lavoro di pubblica utilità presso il comune di Cinisi per pari durata entro gg. 60 dal passaggio in giudicato della sentenza, stabilendo le prescrizioni di cui in dispositivo e demandando all’UEPE l’elaborazione del programma per lo svolgimento in concreto dei predetti lavori e per la vigilanza sul loro corretto espletamento ed incaricando la PG per verificarne l’effettivo svolgimento.
Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 13-bis, comma 2, d. Igs. n. 74 del 2000.
In sintesi, rileva il PG che l’applicazione della pena per i delitti contestati, norma della disposizione richiamata, è consentita solo ove ricorra l’intervenuta estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento degli importi dovuti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 13, commi 1 e 2, del medesimo d. Igs. n. 74 del 2000. Nella specie, rileva il PG, dagli atti non risulta che tale condizione sia stata soddisfatta, non essendo stato documentato alcun pagamento degli importi dovuti da parte del NOME, con conseguente preclusione dell’accesso al rito richiesto, come del resto chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamata in ricorso.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000.
In sintesi, si duole il PG per aver omesso il giudice di disporre in merito alla confisca diretta o per equivalente, pur trattandosi di confisca obbligatoria. Nel caso in esame, pur non essendo stato disposto in fase di indagine alcun sequestro preventivo, il giudice avrebbe avuto comunque l’onere di verificare la possibilità della confisca quantomeno per equivalente, come del resto conferma la giurisprudenza di questa Corte citata in ricorso. Nella specie, osserva il PG, dagli atti processuali
emerge che il profitto contestato in relazione alle tre annualità di imposta è pari ad euro 186.686,30 e non risulta recuperata alcuna parte della somma corrispondente all’imposta evasa, sicché, richiamata la giurisprudenza di questa Corte circa l’impugnabilità del provvedimento, il PG ritiene esperibile il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 2 dicembre 2023, ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato senza rinvio con restituzione degli atti all’Ufficio Gip/Gup del Tribunale di Palermo.
In sintesi, secondo il PG, il ricorso è interamente fondato, atteso che l’A.G. decidente, come ritenuto dal ricorrente, ha violato l’art. 13 bis d.lgs. 74/2000, che impediva il ricorso al rito del patteggiamento, ed ha comunque omesso qualsiasi statuizione sulla confisca.
In data 27 dicembre 2023 è pervenuta, nell’interesse del ricorrente, memoria con conclusioni scritte a firma dell’AVV_NOTAIO, con cui si chiede il rigetto o l’inammissibilità del ricorso e la conferma della sentenza gravata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato senza la presenza del difensore ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.L. 137/2020, è fondato.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, la causa di non punibilità per i reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si verifica solo quando i d tributari, comprese sanzioni e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, e sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Se tale causa di non punibilità non si verifica, ai sensi del comma 1 dell’art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000, le pene per tali delitti sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese
sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.
Ai sensi del comma 2, per il delitto ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, ove non si verifichi la causa di non punibilità ex art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, l’accesso all’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. è possibile «solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1», cioè quando prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, oppure se l’imputato ha avuto accesso al ravvedimento operoso, ma dopo che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Di conseguenza, si è affermato il principio per cui, in tema di reati tributari, la preclusione al patteggiamento posta dall’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento opera solo con riguardo ai più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiamati dall’art. 13, comma 2, dello stesso decreto, dal momento che, in tali ipotesi, l’integrale pagamento del debito effettuato prima del predetto termine, ma dopo la formale conoscenza, da parte dell’autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, vale solo a ridurre il disvalore penale del fatto e non esclude la punibilità, mentre non opera per i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, richiamati dall’art. 13, comma 1, d.lgs. citato, per i quali l’estinzione del debito determina la non punibilità e, quindi, non può valere quale condizione per accedere al patteggiamento (Sez. 3, n. 9083 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 281709 – 01).
In definitiva, dunque, possono porsi tre distinte ipotesi: 1) ove l’estinzione del debito tributario intervenga prima dell’accertamento, troverà applicazione la previsione dell’art. 13, D.Igs. n. 74 del 2000; 2) ove l’estinzione del debito tributario intervenga dopo l’accertamento, ma prima dell’apertura del dibattimento, troverà applicazione la previsione normativa di cui all’art. 13-bis, d Igs. n. 74 del 2000; 3) ove l’estinzione del debito tributario intervenga dopo l’accertamento e l’apertura del dibattimento, sarà preclusa sia l’applicazione della c usa di
non punibilità, sia il riconoscimento dell’attenuante speciale – come anche il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. (Sez. 3, n. 17015 del 21/12/2022, dep. 2023, Rv. 284495 – 01) -, sia, infine, l’accesso al rito.
Venendo al caso in esame, in relazione al reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, non risulta dalla sentenza, dagli atti e neanche dalla memoria difensiva il pagamento del debito tributario, sicché l’accesso al rito era precluso.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, è illegale la pena determinata attraverso una riduzione per il patteggiamento non consentita per la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per l’accesso al rito speciale (fattispecie, di ricorso per cassazione ritenuto ammissibile in ragione della dedotta pena illegale, relativa a reati tributari per i quali, ai sensi dell’art. 13-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’ammissibilità dell’applicazione della pena su richiesta è subordinata all’integrale pagamento dei debiti, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima dell’apertura del dibattimento; così Sez. 3, n. 552 del 10/07/2019, dep. 2020, Bentivogli, Rv. 278014 – 01).
L’ulteriore motivo è assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 26 gennaio 2024
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Il Presidente