Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13326 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13326 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a Portici il 04/04/1967 avverso la sentenza emessa il 17/10/2024 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/10/2024, il G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord ha applicato a PRIORI Francesco la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero, in relazione ai reati di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 a lu ascritti ai capi a) e b). Il G.i.p. disponeva inoltre la confisca, anche per equivalente, del profitto dei reati, ai sensi dell’art. 12-bis del predetto decreto legislativo.
Ricorre per cassazione il PRIORI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla decisione ex art. 444 e alla disposta confisca senza aver dato atto, in motivazione, della necessaria
verifica in ordine all’avvenuta estinzione del debito tributario e/o all’esatto ammontare della somma da sottoporre a confisca.
In particolare, lamentando da un lato la violazione dell’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, la difesa osserva che l’accertamento circa l’avvenuta estinzione dei debiti, ovvero la sussistenza di un ravvedimento operoso, costituiva una condizione di ammissibilità per procedere al patteggiamento.
D’altro lato, in relazione all’art. 12-bis, comma 2, dello stesso decreto, si censura la mancata verifica dell’eventuale impegno del PRIORI a versare una parte dell’imposta evasa, per circoscrivere la confisca al solo residuale importo.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo tuttora applicabile, da un lato, l’indirizz interpretativo che limita la preclusione al patteggiamento (prevista dall’art. 13bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000) ai soli più gravi reati previsti negli artt. da 2 a 5 del medesimo decreto legislativo, ma non anche ai reati previsti dai successivi articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater. D’altro lato, il Procuratore Generale osserva che “non sussistendo alcuna preclusione di ammissibilità del patteggiamento, era onere del ricorrente evidenziare al decidente l’estinzione del debito tributario, ovvero la sua diminuzione di entità, anche alla luce dell’attuale testo dell’art. 13bis del d.lgs. 74 del 2000, che onera l’imputato di dare comunicazione al giudice che procede della circostanza che il debito è in fase di estinzione”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, dovendo integralmente condividersi le considerazioni svolte nella requisitoria del Procuratore Generale.
Quanto alla prima questione sollevata, non vi sono invero ragioni per ritenere superato, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 87 del 2024, l’indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di reati tributari, la preclusione al patteggiamento posta dall’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento opera solo con riguardo ai più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiamati dall’art. 13, comma 2, dello stesso decreto, dal momento che, in tali ipotesi, l’integrale pagamento del debito effettuato prima del predetto termine, ma dopo la formale conoscenza, da parte dell’autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività d accertamento amministrativo o di procedimenti penali, vale solo a ridurre il disvalore penale del fatto e non esclude la punibilità, mentre non opera per i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, richiamati dall’ art. 13, comma 1, d.lgs. cit., per i quali l’estinzione del debito determina la non punibilità e, quindi, non può valere quale condizione per accedere al
patteggiamento» (Sez. 3, n. 9083 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 281709 – 01. In senso pienamente conforme, da ultimo, cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 9216 del 26/01/2024, COGNOME).
Anche quanto alla residua doglianza, i rilievi del Procuratore Generale devono essere condivisi.
Deve invero applicarsi, con le opportune precisazioni, il principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. ‘vicinanza della prova’, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 – 01).
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, la difesa non può evidentemente limitarsi (come avvenuto nella specie) ad ipotizzare un almeno parziale adempimento, da parte del ricorrente, dell’obbligo di versare l’imposta evasa, e a prospettare – in termini non meno ipotetici – un conseguente abbattimento dell’importo da confiscare. Proprio in virtù del principio di vicinanza della prova, il PRIORI ben avrebbe potuto agevolmente allegare e documentare eventuali proprie iniziative nella predetta direzione.
Diversamente opinando, del resto, si dovrebbe paradossalmente concludere nel senso che il giudice procedente, pur trovandosi di fronte ad un accordo ex art. 444 cod. proc. pen. ammissibile e meritevole di accoglimento quanto alla congruità della pena, del tutto privo di richiami ad alcun parziale adempimento del debito tributario, non potrebbe decidere sul patteggiamento, ma dovrebbe d’ufficio rinviare la trattazione al fine di svolgere accertamenti su eventuali pagamenti dell’imputato rimasto silente.
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il GLYPH febbraio 2025 Il Consigli GLYPH stensore GLYPH
Il Presidente