Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37939 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37939 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore generale della Corte d’appello di Palermo avverso la sentenza del 1/02/2024 del G.I.P. di Agrigento Nel procedimento a carico di NOME, nato il DATA_NASCITA Palma di Montechiaro (AG); visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 13 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale do
NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della senten impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 febbraio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha applicato, su accordo delle parti, a NOME la pena sospesa di mesi nove di reclusione in relazione al reato di all’art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000 (così riqualificata l’originaria imputazio di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000).
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore genera della Corte d’appello di Palermo e ne ha chiesto l’annullamento.
Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1. Col primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legg penale con riferimento all’articolo 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000.
Assume che la sentenza impugnata risulta viziata dalla inosservanza del disposizione di cui all’articolo 13-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000 che prescrive, per i delitti di cui al decreto, tra cui quello previsto dall’articolo 2, che l’a della pena ai sensi dell’articolo 444 cod.proc.pen. può essere chiesta dall solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, cioè l’intervenuta estin dei debiti tributari (comprese sanzioni amministrative ed interessi) medi l’integrale pagamento degli importi dovuti prima della dichiarazione di apertura dibattimento di primo grado, fatte salve le ipotesi di dell’articolo 13, commi Deduce l’assenza di prova, in atti, della condizione di che trattasi, nulla proAVV_NOTAIOo la difesa, laddove anche la sentenza nulla attesta al proposito, limit all’asserto della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento sospensione condizionale della pena.
Rammenta l’approdo della giurisprudenza di legittimità in merito al rapporto tr disposizioni previste dagli artt. 13 e 13-bis d.lgs. n. 74/2000 (secondo quanto affermato da questa Corte, Sez. 3, 12 gennaio 2023, n 8174 e Sez. 3, 12 genna 2021, n. 9083).
2.2. Col secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legg penale con riferimento all’articolo 12-bis del d.lgs. n. 74/2000. La sentenza in esame risulta viziata anche dalla inosservanza della legge pe citata, nella parte in cui il giudice, applicata la pena per il reato di cui al d.lgs. n. 74/2000, ha omesso di disporre la confisca (l’art. 12-bis, infatti, in continuità normativa con quanto già stabilito dall’art. 1, comma 143, della 244/2007, con richiamo all’art. 322-ter cod.pen., prevede che in caso di conda
o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per uno dei d previsti dal decreto legislativo n. 74/2000, deve essere sempre ordinata la confi dei beni che costituiscono il profitto, il prezzo ovvero, quando ciò ri impossibile, la confisca di beni, nella disponibilità del reo, per un corrispondente a tale prezzo o profitto -cd. confisca per equivalent L’obbligatorietà di tale ipotesi di confisca risulta evidente alla luce de normativo e non è mai stata in discussione nella interpretazione del giudice legittimità che non ha ritenuto necessario il previo sequestro preventivo (Se del 4 febbraio 2013 n. 17066) e la ha ritenuta obbligatoria anche nei cas patteggiamento in cui la stessa non ha costituito oggetto dell’accordo tra le (Sez. 2 , 4 febbraio 2011, n. 20046; Sez. 2, 19 Aprile 2012, n. 19945; Sez. ottobre 2013, n. 44445).
Ancora: rappresentando l’omessa applicazione della confisca obbligatoria una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazio reato per il quale detta confisca .è prevista come obbligatoria, tanto integra uno dei motivi che consentono il ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 448, com 2-bis cod.proc.pen. (Sez. 3, 8 maggio 2019, n. 29428; Sez. 3, 15 febbraio 2019, n. 15525; Sez. 3, 12 febbraio 2020, n. 11281).
Con requisitoria scritta il AVV_NOTAIO procuratore generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Deve, anzitutto, ribadirsi quanto reiteratamente affermato da questa Cor (Sez. 3, Sentenza n. 2277 del 03/12/2020, Rv. 280894 – 01, e Sez. 3, Sentenza n. 552 del 10/07/2019 Rv. 278014 – 01), in merito alla ammissibilità del ricorso in quanto i rilievi del pubblico ministero sono rivolti nei confronti della diminuz di pena di cui ha beneficiato l’imputato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. indebitamente, ad avviso del ricorrente, a causa della mancanza di una dell condizioni di ammissibilità della applicazione della pena su richiesta, costi dalla estinzione integrale dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrati interessi, o dal ravvedimento operoso, richiesti, alternativamente, dall’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000 per l’accesso a tale rito, sicché detti rilievi deb essere ritenuti ammissibili, essendo volti a denunciare l’illegalità della pe quanto diminuita ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nonostante la mancan
della condizione richiesta per accedere a tale rito alternativo e beneficiare relativa diminuzione di pena.
Considerando la nozione di pena illegale, come efficacemente sintetizzata dal Sezioni Unite (in particolare, Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, COGNOME, 273934/01-273934/02, e Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264205/01-264207/01), come la pena che, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatri questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come deline dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazi del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, anche la determinata attraverso l’applicazione di una diminuzione non consentita, p l’assenza di una delle condizioni richieste per accedere al rito alternati considerata illegale, in quanto determinata mediante l’applicazione di u diminuzione priva del presupposto espressamente previsto per l’accesso al ri alternativo e, quindi, per la sua applicabilità (costituita, per i reati previsti 74/2000, fatta eccezione per quelli di cui agli artt. 4, 5, 10 bis, 10 ter e 1 d.lgs. 74/2000, dal pagamento integrale dei debiti tributari o dal ravvedime operoso). Si tratta, cioè, di una pena che per quantità non corrisponde a qu applicabile, a causa della assenza del presupposto previsto dalla legge l’accesso al rito alternativo e alla relativa diminuzione di pena, con la conseg illegalità della stessa nel senso anzidetto, che consente il ricorso per cassaz sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza che diminuzione di pena abbia indebitamente, in assenza del presupposto espressamente richiesto dalla legge per l’accesso al rito, applicato. 2. Nel merito si osserva quanto segue. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000, richiede espressamente, per l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ai delitti previsti da tale decreto (eccettuati quelli di cui agli artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater, cfr., in proposito, Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018, Incerti, Rv. 273607), l’estinzione dei de tributari, mediante integrale pagamento degli importi dovuti (anche a seguito del speciali procedure conciliative di adesione all’accertamento previste dalle no tributarie), o il ravvedimento operoso.
Nel caso in esame la sentenza dì applicazione della pena su richiesta è st pronunciata in relazione a contestazione del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod e 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, in mancanza della suddetta condizione d ammissibilità del rito, sicché, in mancanza della suddetta condizione, di cui no
dà atto nella sentenza, non avrebbe potuto essere pronunciata, e quindi, n avrebbe potuto applicata la diminuzione fino al terzo della pena, con conseguente violazione del disposto del secondo comma dell’art. 13-bis citato, che determina l’illegalità della pena.
Tale disposizione deve, infatti, ritenersi applicabile anche alle conAVV_NOTAIOe reali anteriormente alla sua entrata in vigore (essendo stata inserita dall’art. d.lgs. 158/2015), trattandosi di norma di natura esclusivamente procedimentale quale condizione per accedere al rito speciale, da applicare al momento del pronuncia della sentenza, indipendentemente dall’epoca di realizzazione dell conAVV_NOTAIOe (cfr. Sez. 6, n. 9990 del 25/01/2017, COGNOME, Rv. 269645; Sez. 6 25257 del 22/03/2018, COGNOME, Rv. 273656 – 01).
Fondate, poi, sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che deducono l’illegalità della pena per la mancata applicazione della confi obbligatoria.
3.1. Va anzitutto premesso che, secondo il costante orientamento di questa Cort (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013 Ud. (dep. 04/11/2013 ) Rv. 257616 – 01 e Sez. 2, n. 20046 del 04/02/2011 Cc. (dep. 20/05/2011 ) Rv. 249823 – 01), con riguardo ai reati tributari considerati dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma in essi compreso anche il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, il seq preventivo, funzionale alla confisca “per equivalente”, può essere disposto, an con la sentenza di applicazione della pena, non soltanto per il prezzo, ma anc per il profitto del reato posto che, si è detto, l’integrale rinvio alle “dispos cui all’articolo 322-ter del codice penale”, contenuto nell’art. 1, comma 143, d L. n. 244 predetta, consente di affermare che, con riferimento appunto a det reati, trova applicazione non solo il primo, ma anche il comma 2 della norm codicistica (tra le altre, Sez. 3, n. 35807 del 07/07/2010, COGNOME e altr 248618; Sez.3, n. 25890 del 26/05/2010, Molon, Rv. 248058).
3.2. Va ulteriormente precisato, poi, come la confisca per equivalente disciplin dall’art. 322-ter c.p. operi in via obbligatoria, discendendo tale conclusione, lato, dal dato testuale della norma, ove si prevede infatti, sia nel primo ch comma 2, che la confisca sia “sempre ordinata”, sia dalla natura ad es incontestabilmente riconosciuta dalla giurisprudenza; attraverso di essa, infatt è inteso privare l’autore del reato di un qualunque beneficio economico derivan dall’attività criminosa, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’o principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di strumento, che assume, così, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione commisurata ne’ alla colpevolezza dell’autore del reato, ne’ alla gravità d conAVV_NOTAIOa. Già le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 41936 del 25/10/2005
Muci, Rv. 232164) ebbero, del resto, ad individuare nella confisca per equivalent e sia pure con riguardo ai reati di truffa aggravata, “una forma di prelievo pubb a compensazione di prelievi illeciti” con conseguente “carattere eminentemente sanzionatorio” della stessa, che verrebbe così a costituire una pena seco l’interpretazione fornitane dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo.
3.3. La confisca per equivalente, operante, come già detto, oltre che in cas condanna, anche, in virtù del testuale contenuto della norma, in ipotesi di sente di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen., va poi applicata, tanto pi quanto, come precisato, obbligatoria, pur laddove la stessa non abbia costitu oggetto dell’accordo delle parti (cfr. Sez. 2, n. 20046 del 04/02/20 conclusione, questa, ulteriormente discendente dal fatto che la sentenza patteggiannento è sentenza vincolata relativamente al solo profilo del trattamen sanzionatorio e non anche a quello relativo alla confisca, per il qual discrezionalità del giudice (discrezionalità vincolata quanto alla conf obbligatoria) si riespande come in una normale sentenza di condanna, sì che, ov accordo tra le parti su tale punto vi sia comunque stato, il giudice non è obbli a recepirlo o a recepirlo per intero (cfr. Sez. 2, n. 19945 del 19/04/2012, Toser Rv. 252825). Né è necessario, per l’assenza di norme che dispongano in senso contrario, che la confisca per equivalente sia preceduta dal sequestro preventi dei beni oggetto della stessa (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, COGNOME e altri, 255113).
3.4. Posto, dunque, quanto sopra, anche il motivo di ricorso con cui si lamenta mancata applicazione della confisca per equivalente, è fondato.
Nella specie, infatti, il giudice, pur avendo pronunciato sentenza di applicazi della pena per il reato, commesso in data successiva all’entrata in vigore dell n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 omesso di provvedere sulla confisca per equivalente relativamente al profitto del stesso. Ed infatti, a norma dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, «nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decret sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il pre salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un corrispondente a tale prezzo o profitto».
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, co restituzione degli atti al Tribunale di Agrigento, per l’ulteriore corso perché l possano assumere le loro determinazioni anche in ordine all’eventuale concordato
di pena ove ne sussistano i presupposti, e, comunque, pechè all’esito sia disposta l’obbligatoria confisca.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Agrigento, Ufficio GIP Così deciso in Roma il 31 maggio 2024 La cons- nera est. COGNOME Il Presidente