Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25599 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25599 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MACERATA nel procedimento a carico di:
NOME nato il 23/10/1984
avverso la sentenza del 20/11/2024 del GIP TRIBUNALE di MACERATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; rinvio
lette le conclusioni del PG dottor NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 20/11/2024, il Gip del Tribunale di Macerata ha applicato a COGNOME COGNOME su sua richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno di reclusi sostituita nella corrispondente pena pecuniaria pari a euro 3.650,00, in ordine ai reati di cui artt. 4 e 5 d.lgs. 74/20130.
Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, deducendo, con unico motivo di ricorso, erronea applicazione dell’art. 13 bis, comma 2, d.lgs. 74/2000, in quanto la possibilità di accedere al rito ex art cod. proc. pen., in base alla suddetta norma, è subordinata all’avvenuta estinzione del debit tributario primo dell’apertura del dibattimento. Tale condizione non ricorre nel caso in esame non emergendo dagli atti alcuna prova del pagamento integrale, da parte dell’imputato, del debito verso l’Amministrazione finanziaria. Ne deriva che l’accesso al rito alternativo è avvenut in assenza dei presupposti di legge e la relativa sentenza è, pertanto, affetta da vizio legittimità.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per l’ulteri corso del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1.Si premette che deve darsi atto della ammissibilità del ricorso, in quanto i rilievi ricorrente evidenziano l’indebita diminuzione di pena di cui ha beneficiato l’imputato ai sen dell’art. 444 cod. proc. pen., a causa della mancanza di una delle condizioni di ammissibilità dell applicazione della pena su richiesta, costituita dalla estinzione integrale dei debiti trib comprese sanzioni amministrative e interessi, o dal ravvedimento operoso, richiesti, alternativamente, dall’art. 13 bis, comma 2, d.lgs. 74/2000 per l’accesso a tale rito.
I suddetti rilievi debbono, dunque, essere ritenuti ammissibili, essendo volti a denunciar l’illegalità della pena, in quanto diminuita ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nonostan mancanza della condizione richiesta per accedere a tale rito alternativo e beneficiare dell relativa diminuzione di pena. Si è infatti affermato che è illegale la pena determinata attrave una riduzione per il patteggiamento non consentita per la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per l’accesso al rito speciale (Sez.3, n. 552 del 10/07/2019, Rv.278014).
Infatti, l’art. 13 bis, comma 2, d.lgs. 74/2000, richiede espressamente, per l’applicazio della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ai delitti previsti da tale decreto (eccettuati quelli di cui agli artt. 4, 5, 10 bis, 10 ter e 10 quater, cfr., in proposito, Sez. 3, n. 38 12/04/2018, Incerti, Rv. 273607), l’estinzione dei debiti tributari, mediante integrale pagamen
degli importi dovuti (anche a seguito delle speciali procedure conciliative di adesio
all’accertamento previste dalle norme tributarie), o il ravvedimento operoso.
Pertanto, trattandosi di pena illegale nel senso anzidetto, è consentito il ricorso
cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza che tale
diminuzione di pena abbia indebitamente, in assenza del presupposto espressamente richiesto
dalla legge per l’accesso al rito, applicato.
Nel caso in esame, si osserva che la sentenza di applicazione della pena su richiesta è stata
pronunciata in relazione alle contestate violazioni degli artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000 (capi 1
commesse nel 2024, in mancanza della suddetta condizione di ammissibilità del rito, di cui non
si dà atto nella sentenza, con la conseguente violazione del disposto del secondo comma dell’art.
13 bis citato, che determina l’illegalità della pena, che è stata determinata attrave
l’applicazione di una diminuzione non consentita, per l’assenza di una delle condizioni richiest
per accedere al rito alternativo, costituita, per i reati previsti dal d.lgs. 74/2000 dal paga
integrale dei debiti tributari o dal ravvedimento operoso.
1.2. Per le suddette ragioni il ricorso è, nel merito, anche fondato, in quanto, come gi
esposto, in tema di reati tributari, opera la preclusione al patteggiamento posta dall’articolo bis, comma 2, d.lgs. n.74 del 2000, qualora non sia stato estinto il debito tributario pr dell’apertura del dibattimento ( Sez.3, n. 9083 del 12/01/2021, Rv.281709).
2.La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata senza rinvio, stante la sussistenza della denunciata illegalità della pena applicata su richiesta, con la trasmissione deg atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Macerata per l’ulteriore corso.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale Macerata per l’ulteriore corso
Così deciso all’udienza del 14/04/2025
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale