Patteggiamento: Limiti all’Impugnazione e Inammissibilità del Ricorso
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale che permette di definire il processo penale in modo rapido. Ma quali sono le conseguenze di questa scelta? Una volta raggiunto l’accordo, è ancora possibile contestare la propria responsabilità? Con la recente ordinanza n. 41610/2024, la Corte di Cassazione torna su questo tema cruciale, chiarendo i limiti invalicabili dell’impugnazione contro una sentenza emessa a seguito di questo rito speciale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza del Tribunale di Milano. L’imputato aveva concordato una pena tramite patteggiamento per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha successivamente deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il motivo del ricorso era sorprendente: si lamentava la mancata assoluzione per difetto degli elementi soggettivi e oggettivi del reato. In sostanza, dopo aver patteggiato, l’imputato chiedeva ai giudici di legittimità di riesaminare il merito della sua colpevolezza.
I Limiti del Ricorso in Caso di Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura snella (de plano), senza nemmeno la necessità di un’udienza. La decisione si fonda su un principio consolidato del nostro ordinamento processuale penale: la scelta del patteggiamento comporta una rinuncia a contestare il merito dell’accusa.
L’accordo tra accusa e difesa, infatti, esonera il pubblico ministero dall’onere di provare la colpevolezza dell’imputato in un dibattimento pubblico. La sentenza che recepisce tale accordo si considera sufficientemente motivata con una breve descrizione del fatto, l’affermazione della corretta qualificazione giuridica e la congruità della pena pattuita.
Il Ruolo del Giudice nel Patteggiamento
Il ruolo del giudice nel patteggiamento non è quello di accertare la responsabilità penale attraverso un’istruttoria dibattimentale, ma di effettuare un controllo di legalità sull’accordo. In particolare, il giudice deve verificare che non sussistano le condizioni per un proscioglimento immediato dell’imputato, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale (ad esempio, se il fatto non sussiste, non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato).
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente eseguito questa verifica, concludendo che dagli atti non emergeva alcuna causa evidente di proscioglimento. Pertanto, la decisione del Tribunale di accogliere il patteggiamento era incensurabile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito che le censure proposte dall’imputato non erano consentite. Contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato dopo aver volontariamente accettato un accordo sulla pena rappresenta una contraddizione logica e giuridica. L’accordo stesso implica un’accettazione del fatto così come contestato.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione palesemente infondata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un caposaldo fondamentale in materia di riti alternativi. La scelta del patteggiamento è una decisione strategica che offre un beneficio (lo sconto di pena) in cambio di una rinuncia (la possibilità di contestare l’accusa nel merito durante un processo). Non è possibile, quindi, beneficiare dello sconto di pena e contemporaneamente pretendere una valutazione sulla propria innocenza che il rito stesso esclude. La pronuncia serve da monito: la decisione di patteggiare deve essere ponderata attentamente, poiché preclude quasi ogni possibilità di rimettere in discussione la vicenda processuale.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento chiedendo l’assoluzione nel merito?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso di questo tipo è inammissibile. La scelta del patteggiamento preclude la possibilità di contestare la sussistenza del reato, poiché l’accordo tra le parti si basa proprio sull’accettazione del fatto contestato.
Cosa comporta l’accordo di patteggiamento per l’accusa?
L’accordo di patteggiamento esonera l’accusa dall’onere della prova, ovvero dal dover dimostrare la colpevolezza dell’imputato attraverso un processo dibattimentale.
Qual è il ruolo del giudice nel procedimento di patteggiamento?
Il giudice non valuta il merito della colpevolezza, ma svolge un controllo di legalità. Deve verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena concordata e, soprattutto, che non esistano cause evidenti per un proscioglimento immediato dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41610 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2024 del TRIBUNALE di MILANO
dato avvigo alle parti
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce la mancata assoluzione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, dal fatto di reato, contestato come resistenza a pubblico ufficiale, per difetto dei presupposti, soggettivi e oggettivi, del delitto di cui all’art. 337 cod. pen. – deve essere dichiarat inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena “patteggiata” (ai fini e nei limi di cui all’art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 dei 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che, in ogni caso, ha evidenziato che sulla base della comunicazione della notizia di reato versata in atti non emergeva alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
nFPOSITATA