Patteggiamento e Limiti all’Impugnazione: L’Analisi della Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale, finalizzato alla deflazione del carico giudiziario. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta precise conseguenze, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso avverso una sentenza di patteggiamento, ribadendo principi consolidati.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari. L’imputato era stato accusato di un reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, la normativa in materia di stupefacenti. Nonostante l’accordo raggiunto con la pubblica accusa sulla pena da applicare, l’imputato ha successivamente impugnato la sentenza, lamentando la mancata assoluzione. In sostanza, pur avendo concordato la pena, riteneva che il giudice avrebbe dovuto proscioglierlo nel merito.
I Limiti del Ricorso in Caso di Patteggiamento
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha colto l’occasione per riaffermare un principio cardine del rito speciale del patteggiamento. L’accordo tra accusa e difesa sulla pena esonera il pubblico ministero dall’onere di provare la colpevolezza dell’imputato. Di conseguenza, la sentenza che recepisce tale accordo non necessita di una motivazione analitica come una sentenza emessa a seguito di un dibattimento ordinario.
Il giudice, in sede di patteggiamento, è tenuto a verificare che non sussistano le condizioni per un proscioglimento immediato secondo quanto previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale (ad esempio, se il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso in modo evidente). Se tale evidenza manca, e se la qualificazione giuridica del fatto è corretta e la pena congrua, il giudice ratifica l’accordo. Impugnare la sentenza per motivi che attengono al merito della colpevolezza, come la richiesta di assoluzione, costituisce una censura non consentita dalla legge.
Le Motivazioni della Corte
I giudici della Suprema Corte hanno stabilito che il ricorso era inammissibile perché proponeva censure non permesse. Hanno ribadito che, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, la sentenza di patteggiamento è sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche desumibile dal capo d’imputazione), l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della pena concordata.
Nel caso specifico, la sentenza impugnata aveva correttamente dato atto che dagli atti delle indagini preliminari non emergeva alcuna causa di proscioglimento immediato. Pertanto, la decisione del GIP di applicare la pena concordata era incensurabile in sede di legittimità per i motivi addotti dal ricorrente. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, data la manifesta infondatezza dei motivi.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la scelta del patteggiamento è una decisione processuale strategica con precise preclusioni. Chi accede a questo rito rinuncia a contestare nel merito la propria colpevolezza in cambio di uno sconto di pena. Le possibilità di impugnazione sono quindi strettamente limitate a vizi procedurali o a errori nella determinazione della pena, ma non possono rimettere in discussione l’accertamento di responsabilità che è implicito nell’accordo stesso. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione ritenuta pretestuosa.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per lamentare una mancata assoluzione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un simile motivo di ricorso è inammissibile. L’accordo sul patteggiamento implica una rinuncia a contestare il merito dell’accusa, e il ricorso non può essere basato sulla richiesta di un proscioglimento che il giudice di primo grado non ha ritenuto evidente.
Come deve essere motivata una sentenza che applica la pena su richiesta delle parti (patteggiamento)?
La sentenza è considerata sufficientemente motivata con una sintetica descrizione del fatto, l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica e la valutazione della congruità della pena concordata. Non è richiesta un’analisi approfondita delle prove, poiché l’accordo tra le parti esonera l’accusa dall’onere probatorio.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, giudicata congrua dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41611 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 31/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
dato 3 n Ati&A alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce la mancata assoluzione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, dal reato di cui all’art. d.P.R. n. 309 del 1990 – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo interven esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena “patteggiata” (ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che, in ogni caso, ha evidenziato che dagli atti delle indagini preliminari non emergeva alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
Il