Patteggiamento e Ricorso: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del carico giudiziario. Tuttavia, la sua natura di accordo tra accusa e difesa impone precisi limiti alla possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso basato su motivi non contemplati dalla legge.
Il Caso: Dal Tribunale alla Cassazione
Un soggetto, a seguito di un accordo con la Procura, aveva ottenuto dal Tribunale di Foggia una sentenza di patteggiamento per il reato di concorso in detenzione illecita di 182 dosi di hashish. Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, sollevando questioni che esulavano dai ristretti confini previsti per l’impugnazione di questo tipo di sentenze.
I Limiti all’Impugnazione del Patteggiamento
La normativa processuale penale, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis del codice di procedura penale, stabilisce in modo tassativo i motivi per cui è possibile ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. Questi includono, ad esempio, vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, alla mancata correlazione tra richiesta e sentenza, all’errata qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena.
Nel caso di specie, il ricorso era stato presentato per motivi non riconducibili a queste categorie, rendendolo di fatto inammissibile fin dall’origine. La Corte ha potuto così applicare la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., che consente di dichiarare l’inammissibilità senza le formalità ordinarie quando questa appare evidente.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza della decisione del Tribunale, sottolineando che il ricorso era fondato su motivi non deducibili ai sensi della normativa vigente. Gli Ermellini hanno inoltre colto l’occasione per richiamare un importante principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 23400/2022). In tale pronuncia, si è chiarito che, quando si chiede la sospensione condizionale della pena nell’ambito di un patteggiamento, l’accordo tra le parti deve necessariamente estendersi anche a tutti gli obblighi ulteriori previsti dalla legge come condizione per la concessione del beneficio. Se l’accordo non è completo su questi aspetti, la sospensione non può essere concessa e, se essa è condizione essenziale della richiesta, l’intera istanza di patteggiamento deve essere rigettata.
La sentenza impugnata era coerente con questo principio, avendo recepito una richiesta di patteggiamento integrata e modulata anche sulla condizione accessoria. L’inammissibilità del ricorso ha quindi comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di ricorsi temerari o infondati.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento riafferma la natura ‘chiusa’ del patteggiamento. Una volta che le parti raggiungono un accordo sulla pena, la sentenza che ne scaturisce acquisisce una stabilità quasi definitiva, potendo essere messa in discussione solo per vizi procedurali o sostanziali di eccezionale gravità, espressamente elencati dal legislatore. Proporre un ricorso per motivi futili o non consentiti non solo non porta ad alcun risultato utile, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. Questa ordinanza serve da monito sulla necessità di valutare con estremo rigore i presupposti per impugnare una sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come vizi nella formazione della volontà dell’imputato o errori nella qualificazione giuridica del reato.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non ammessi dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Se nel patteggiamento si chiede la sospensione condizionale della pena, cosa deve specificare l’accordo?
L’accordo tra le parti deve estendersi non solo alla pena principale ma anche a tutti gli obblighi ulteriori che la legge collega alla concessione del beneficio, indicandone, se necessario, la durata. In mancanza di un accordo completo su questi elementi, la sospensione non può essere concessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38551 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
7
OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia ha recepito l’accordo delle parti su una pena per concorso ne detenzione illecita di 182 dosi di hashish (in Cerignola, 4/8/23);
ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalit ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto motivi (indicazione della testata giornalistica sulla quale pubblicare la sentenza), non deduc ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), rilevandosi che il Tribunale nella sentenza impugnata ha dato atto che richiesta di patteggiamento è stata integrata con la condizione specificata e modulata n dispositivo, cosicché la sentenza è anche coerente con il diritto vivente (Sez. U, n. 23400 27/1/2022, Boccardo, Rv. 283191-01, in cui si è precisato che, nel procedimento speciale di cu all’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo delle parti sull’applicazione di una pena detentiva viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteri eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l’efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre ‘2024
La Consigliera est.
NOME COGNOME