Patteggiamento: I Limiti al Ricorso per Cassazione Spiegati dalla Suprema Corte
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, la sua natura consensuale impone limiti stringenti alla possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza quali sono i confini entro cui è possibile contestare una sentenza di questo tipo, escludendo il generico vizio di motivazione sulla quantificazione della pena.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/90). L’unica doglianza sollevata dal ricorrente riguardava un presunto “vizio di motivazione in ordine alla misura della pena”. In sostanza, l’imputato non contestava la legalità della pena concordata, ma riteneva che il giudice non avesse adeguatamente giustificato la sua quantificazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure la necessità di formalità di rito, applicando l’articolo 610, comma 5-bis del codice di procedura penale. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su un’interpretazione rigorosa delle norme introdotte con la riforma del 2017.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sul Patteggiamento è Stato Respinsito?
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma ha stabilito un elenco tassativo e invalicabile dei motivi per cui sia il pubblico ministero che l’imputato possono presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. I motivi ammessi sono esclusivamente i seguenti:
1. Vizi nella formazione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato estorto con violenza o inganno.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie normativa sbagliata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge (ad esempio, superiore al massimo edittale o di un tipo non previsto).
La Corte ha osservato che il “vizio di motivazione” sulla misura della pena, lamentato dal ricorrente, non rientra in nessuna di queste categorie. L’imputato non ha denunciato l’illegalità della sanzione, ma solo la presunta carenza delle argomentazioni del giudice a suo sostegno. Poiché la legge non prevede questa specifica ragione come valido motivo di impugnazione, il ricorso è stato ritenuto ab origine privo di fondamento giuridico e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La riforma del 2017 ha voluto blindare le sentenze di patteggiamento, limitando drasticamente le possibilità di rimetterle in discussione per accelerare la definizione dei processi. Per gli avvocati e gli imputati, ciò significa che la decisione di accedere a questo rito deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché le vie d’uscita successive sono molto strette. È fondamentale distinguere tra una pena “illegale”, che può sempre essere contestata, e una pena ritenuta semplicemente “incongrua” o “poco motivata”, che, una volta concordata, diventa pressoché definitiva. Chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento deve incardinare il proprio ricorso esclusivamente su uno dei quattro motivi tassativamente previsti dalla legge, pena l’immediata dichiarazione di inammissibilità e la condanna a ulteriori spese.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un presunto errore nella motivazione sulla misura della pena?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il vizio di motivazione sulla quantificazione della pena non rientra tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per ricorrere contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi sono limitati a quattro categorie: vizi nell’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
L’imputato che ha proposto il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25748 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 del TRIBUNALE di MILANO
dato avylo alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza eme dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano in relazione al reato di cui all 1, d.P.R. 309/90.
L’esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla misura della pena.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.20 pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la se applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sent qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicur comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prosp il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ric al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024
Il onsigliere estensore
Pr#sidente