Patteggiamento: quando il ricorso è inammissibile
Il patteggiamento rappresenta uno degli strumenti più utilizzati nel sistema processuale penale per definire rapidamente il giudizio, beneficiando di uno sconto di pena. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta limitazioni significative alla possibilità di impugnare la sentenza in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i confini invalicabili per chi intende contestare l’accordo già ratificato dal giudice.
Il caso e l’impugnazione del patteggiamento
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la pena concordata tra le parti. Il ricorrente deduceva, tra i vari motivi, un vizio di motivazione: secondo la difesa, il giudice non avrebbe adeguatamente verificato gli elementi di prova che avrebbero potuto dimostrare l’innocenza dell’imputato, venendo meno al dovere di proscioglimento immediato previsto dal codice.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso senza entrare nel merito delle doglianze, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha fondato la propria decisione sul rigido perimetro normativo delineato dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per limitare i ricorsi dilatori, stabilisce che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi, come vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, o all’illegalità della pena.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha sottolineato che la deduzione di un vizio di motivazione riguardante la verifica dell’innocenza non rientra tra i casi previsti dalla legge per impugnare il patteggiamento. La natura stessa del rito, basato su un accordo tra le parti, presuppone una rinuncia parziale alla verifica dibattimentale della prova. Pertanto, una contestazione generica sulla motivazione della sentenza non può trovare ingresso in sede di legittimità, poiché ciò contrasterebbe con la finalità deflattiva del rito speciale e con il dettato normativo della Legge 103/2017.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento ormai consolidato: chi sceglie il patteggiamento deve essere consapevole che la sentenza sarà difficilmente attaccabile in Cassazione. L’inammissibilità del ricorso non solo chiude definitivamente il processo, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione in favore della Cassa delle ammende. È fondamentale, dunque, valutare con estrema attenzione la solidità delle prove prima di accedere a riti alternativi, poiché i margini di ripensamento processuale sono estremamente ridotti.
Si può impugnare un patteggiamento per mancanza di prove?
No, il ricorso per cassazione contro il patteggiamento è limitato a vizi specifici come l’illegalità della pena o vizi della volontà, escludendo la valutazione generica sulle prove.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Quale norma regola i limiti del ricorso nel patteggiamento?
La disciplina è contenuta nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla riforma del 2017.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 685 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 685 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Napoli NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2022 del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Lodi;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, pos è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell’art. 448, co bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 1 inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamen con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa l’a (e, nel caso di specie, pure dedotta genericamente) mancanza di motivazione ordine alla verifica degli elementi di prova della innocenza dell’imputato;
ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l’instaurazione di un valido rap di impugnazione e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c
procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/12/2022