Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11163 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 11163 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (cui CODICE_FISCALE) nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2025 del Tribunale di Bologna Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 ottobre 2025, il Tribunale di Bologna ha applicato a NOME la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100, di multa, concordata fra le parti, per il delitto di tentato furto aggravato ascrittogli.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, deducendo, due motivi.
Con il primo lamenta la violazione di legge ed in particolare dell’art. 63 comma 4 cod. pen., per avere il Tribunale aumentato la pena per entrambe le circostanze ad effetto speciale, l’aggravante prevista dall’art. 625 n. 2 e quella discendente dall’art. 99 cod. pen.
Con il secondo deduce la disapplicazione dell’art. 545 bis cod. proc. non avendo, il Tribunale, valutato se fossero applicabili delle sanzioni sostitutive che l’imputato non avrebbe potuto sollecitare in sede di patteggiamento della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni.
Innanzitutto perché contro la sentenza di patteggiamento si può ricorrere in cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. -solo ‘ per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza ‘ .
E non è illegale la pena che sia stata, eventualmente, erroneamente calcolata se non supera il massimo edittale previsto per il reato per il quale vi è stata condanna.
Le Sezioni unite (con sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 -01) hanno, infatti, precisato, proprio in una fattispecie di pena concordata, che la pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.
A ciò si aggiunge la considerazione che, nell’odierno caso concreto, non si era neppure verificata una violazione dell’art. 63 cod. pen. posto che entrambe le circostanze aggravanti contestate e ritenute erano state giudicate equivalenti alle circostanze attenuanti riconosciute, così da non avere dato luogo ad alcun aumento di pena.
Quanto all’ulteriore censura, circa la mancata verifica da parte del giudice della possibilità di sostituire la pena detentiva, deve considerarsi che l’art. 444 cod. proc. pen consente, appunto, di ‘ chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria ‘ , richiesta che non è stata formulata nella presente fattispecie, rendendo così inammissibile la relativa doglianza.
All’inammissibilità del ricorso, da dichiararsi senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME