Patteggiamento: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle più importanti vie di definizione alternativa del processo penale. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta precise conseguenze, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi limiti del ricorso avverso una sentenza di patteggiamento, confermando l’orientamento consolidato post-riforma Orlando.
I Fatti del Caso: Furto e Accordo sulla Pena
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da due individui condannati dal Tribunale di Roma. Gli imputati avevano scelto il rito del patteggiamento, accordandosi con il Pubblico Ministero per l’applicazione di una pena in relazione ai reati di furto pluriaggravato di una marmitta catalitica e, per uno di essi, anche di evasione. Nonostante l’accordo, successivamente hanno deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il Ricorso in Cassazione e i Limiti del Patteggiamento
L’unico motivo di ricorso sollevato dai due condannati era un presunto difetto di motivazione. A loro avviso, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente argomentato le ragioni per cui aveva escluso la presenza di eventuali cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, lamentavano che la sentenza non spiegasse perché non fossero stati prosciolti.
La Decisione della Corte: Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti non solo generici e infondati, ma soprattutto esclusi dalle ragioni per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
I Limiti Imposti dalla Riforma Orlando
La Corte ha richiamato l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta “riforma Orlando”. Questa norma ha drasticamente limitato i motivi di ricorso in Cassazione contro le sentenze di applicazione della pena su richiesta. Oggi, è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento solo per profili che riguardano:
1. L’errata qualificazione giuridica del fatto.
2. L’illegalità della pena applicata.
3. La presenza di vizi del consenso (ad esempio, se l’accordo non è stato espresso liberamente).
La doglianza relativa alla motivazione sull’assenza di cause di proscioglimento non rientra in nessuna di queste categorie, rendendo il ricorso, di per sé, inammissibile.
La Natura dell’Accordo di Patteggiamento
I giudici hanno inoltre sottolineato che la richiesta di patteggiamento implica una rinuncia volontaria e consapevole a contestare le prove e i fatti oggetto di imputazione. Il controllo del giudice in questa sede è specifico: verificare la correttezza della qualificazione giuridica, l’assenza di cause di proscioglimento evidenti e la congruità della pena concordata. La motivazione, pertanto, può essere sintetica e si basa sull’accordo stesso e sugli atti a disposizione.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità basandosi su un principio consolidato: chi sceglie il patteggiamento accetta un accertamento giudiziale più snello in cambio di un beneficio sanzionatorio. Questo comporta una limitazione delle successive facoltà di impugnazione. Pretendere una motivazione analitica sull’assenza di cause di proscioglimento, quando non vi sia alcuna evidenza delle stesse dagli atti, snaturerebbe la funzione stessa del rito speciale. Il giudice, ratificando l’accordo, ha implicitamente ma adeguatamente escluso tali cause, come confermato da una giurisprudenza ormai granitica delle Sezioni Unite.
Le Conclusioni
La decisione riafferma un punto cruciale per la difesa tecnica: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con conseguenze definitive. Una volta emessa la sentenza, le possibilità di rimetterla in discussione sono estremamente ridotte e circoscritte ai soli vizi di legittimità previsti espressamente dalla legge. Eventuali dubbi sull’esistenza di cause di non punibilità devono essere sollevati e valutati prima di formulare la richiesta di applicazione della pena, non dopo. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, per gli imputati, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma dei rischi di un’impugnazione infondata.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No. A seguito della riforma Orlando (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), il ricorso è limitato a motivi specifici: errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o vizi del consenso.
La lamentela per una motivazione insufficiente sull’assenza di cause di proscioglimento è un valido motivo di ricorso contro il patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che questo tipo di doglianza non rientra tra i motivi tassativamente previsti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa comporta la presentazione di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42042 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42042 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a TERNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/07/2023 del TRIBUNALE di COGNOME
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME e NOME ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma ha loro applicato, con il consenso del P.M., la pena su richiesta in relazione al reato di furto in concorso pluriaggravato di una marmitta catalitica di autovettura e, in relazione a COGNOME NOME al reato di evasione.
I ricorrenti, con un unico motivo di ricorso, deducono difetto motivazionale a sostegno della pronuncia di condanna non sorretto da adeguato apparato argomentativo in relazione alla esclusione di cause di non punibilità.
I .profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto. generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall’articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione tennporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso.
3.1 Invero il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, COGNOME, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, COGNOME, rv. 214637).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
fl
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Il Pesi.ente
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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