Patteggiamento: La Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Il ricorso a riti alternativi come il patteggiamento rappresenta una scelta strategica fondamentale nel processo penale, ma comporta precise conseguenze sulla possibilità di impugnare la sentenza. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: una volta accettato l’accordo sulla pena, le possibilità di contestare la decisione diventano molto limitate. Analizziamo questo caso per comprendere meglio la logica e le implicazioni di questa procedura.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di un procedimento per reati legati agli stupefacenti (previsti dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990), aveva raggiunto un accordo con la pubblica accusa per l’applicazione di una pena su richiesta, comunemente noto come patteggiamento. La sentenza, emessa dal Giudice per l’Udienza Preliminare, aveva recepito tale accordo.
Nonostante l’accordo volontario, l’imputato ha successivamente presentato ricorso in Cassazione, lamentando una mancata assoluzione. In sostanza, pur avendo concordato la pena, riteneva che il giudice avrebbe dovuto proscioglierlo nel merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano). La Corte ha stabilito che i motivi addotti dall’imputato non rientravano tra quelli consentiti per impugnare una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i limiti del ricorso post-patteggiamento
La Corte ha fondato la sua decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il nucleo della motivazione risiede nella natura stessa del patteggiamento. Questo rito speciale si basa su un accordo tra accusa e difesa che, di fatto, esonera il Pubblico Ministero dall’onere di provare la colpevolezza dell’imputato in un dibattimento.
La sentenza che recepisce tale accordo è considerata sufficientemente motivata quando contiene:
1. Una sintetica descrizione del fatto, anche desumibile dal capo di imputazione.
2. L’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica data al reato.
3. La valutazione della congruità della pena concordata tra le parti.
Il controllo del giudice, in questa sede, è limitato alla verifica che non emergano palesi cause di proscioglimento, come quelle indicate nell’art. 129 del codice di procedura penale (ad esempio, se il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso). Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva correttamente effettuato questa verifica sulla base degli atti investigativi, non riscontrando alcuna evidente ragione per un proscioglimento. Pertanto, accettare un’impugnazione che rimetta in discussione il merito della colpevolezza svuoterebbe di significato l’istituto stesso del patteggiamento.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale per chi sceglie la via del patteggiamento: la decisione è quasi definitiva. L’accordo sulla pena preclude, in linea generale, la possibilità di contestare successivamente la propria responsabilità. Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di applicazione pena è consentito solo per motivi molto specifici, come errori nella qualificazione giuridica del fatto, nel calcolo della pena o la mancata rilevazione di una palese causa di non punibilità. La scelta di patteggiare deve quindi essere attentamente ponderata con il proprio difensore, essendo una strada che, seppur vantaggiosa in termini di riduzione della pena, limita drasticamente le successive vie di impugnazione.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento chiedendo l’assoluzione nel merito?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile. L’accordo di patteggiamento implica una rinuncia a contestare la colpevolezza e l’accusa viene esonerata dall’onere della prova. Il ricorso non può quindi basarsi su censure che richiederebbero una rivalutazione dei fatti.
Quale controllo deve effettuare il giudice prima di emettere una sentenza di patteggiamento?
Il giudice deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del reato, la congruità della pena concordata e, soprattutto, che non emergano dagli atti prove evidenti che imporrebbero un proscioglimento immediato secondo l’articolo 129 del codice di procedura penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito del ricorso. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41647 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41647 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
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avverso la sentenza del 19/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINO
4ate- avvise – a4e- Pattil –
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce la mancata assoluzione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, dai reati di cui all’art. 7 d.P.R. n. 309 del 1990 – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena “patteggiata” (ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 3 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha, comunque, evidenziato che dalle risultanze investigative, compendiate nella comunicazione della notizia di reato e relativi allegati e negli interrogatori dell’imputato, non emergeva alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
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