Patteggiamento: I Limiti del Ricorso secondo la Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale per definire rapidamente i procedimenti. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta precise conseguenze sui mezzi di impugnazione a disposizione dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 41618/2024) ribadisce con chiarezza i confini invalicabili del ricorso avverso una sentenza di patteggiamento, sottolineando la natura di accordo che ne sta alla base.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Teramo. Tale sentenza applicava una pena concordata tra l’imputato stesso e il Pubblico Ministero in relazione a un reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti).
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando due aspetti principali: la mancata assoluzione e un presunto vizio di motivazione riguardo alla pena inflitta. In sostanza, dopo aver patteggiato, contestava la sua stessa responsabilità penale.
Il Patteggiamento e la sua Natura Giuridica
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, utilizzando una procedura accelerata (de plano), proprio perché le censure sollevate dall’imputato non sono consentite dalla legge in caso di patteggiamento. Il cuore della decisione risiede nella natura stessa di questo rito. Quando l’imputato e l’accusa raggiungono un accordo sulla pena, si verifica un’importante conseguenza processuale: l’accusa viene esonerata dall’onere di provare la colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. La sentenza che ne deriva non è il risultato di un accertamento dibattimentale, ma la ratifica di un accordo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato: la sentenza che recepisce un accordo di patteggiamento è considerata sufficientemente motivata quando contiene:
1. Una descrizione sintetica del fatto, che può essere desunta anche dal capo d’imputazione.
2. L’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica data al fatto.
3. La valutazione della congruità della pena concordata tra le parti.
Nel caso specifico, il giudice di primo grado aveva correttamente operato. Aveva verificato che dagli atti delle indagini preliminari non emergeva alcuna causa evidente per un proscioglimento immediato dell’imputato (come previsto dall’art. 129 c.p.p.). Inoltre, aveva ritenuto la pena finale, frutto dell’accordo e del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche, del tutto congrua. Di conseguenza, la pronuncia del GUP era, secondo la Cassazione, incensurabile in quella sede. Proporre un ricorso per contestare la colpevolezza o la motivazione della pena, dopo avervi acconsentito, si traduce in una censura non ammessa dalla legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con effetti preclusivi. Chi accede a questo rito rinuncia a contestare nel merito la propria responsabilità e accetta che il giudice svolga un controllo limitato alla correttezza formale dell’accordo, alla qualificazione giuridica e alla congruità della pena. Impugnare successivamente la sentenza per motivi che attengono al merito della vicenda processuale è un’azione destinata all’inammissibilità. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende, a sanzione di un ricorso palesemente infondato.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento per contestare la propria colpevolezza?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo intervenuto con il patteggiamento esonera l’accusa dall’onere della prova e preclude la possibilità di contestare la responsabilità penale, che è stata implicitamente ammessa con la richiesta di applicazione della pena.
Qual è il livello di motivazione richiesto per una sentenza di patteggiamento?
La sentenza è considerata sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, l’attestazione della correttezza della qualificazione giuridica e la valutazione di congruità della pena concordata. Non è richiesta una motivazione analitica come per le sentenze emesse dopo un dibattimento.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, giudicata congrua dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41618 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMO
dat-e – tw>945e- ertte -Prartt udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 de 1990, la mancata assoluzione dell’imputato e il vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena “patteggiata” (ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 3 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha dato atto che dagli atti delle indagini preliminari non emergeva alcuna causa di proscioglimento dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e che la pena finale era stata correttamente determinata (con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti all’aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990) ed era congrua nella sua misura finale, risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
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Il Presidente