Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49557 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49557 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2022 del GIP TRIBUNALE di RIMINI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Rimini, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a NOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro diecimilaottocento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all’entità eccessiva dell’aumento di pena per la continuazione concordato dalle parti.
Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità.
In tema di patteggiamento, infatti, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; pronunzie in tema di patteggiamento ex art. 599 bis cod. proc. pen.).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023.