Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24324 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG che ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente che ha insistito nell’accoglimento del motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Pescara, su concorde richiesta delle parti, ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. a COGNOME NOME, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. da ritenersi prevalenti sulla contestata aggravante, la pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa per i delitti allo stesso ascritti (artt. 110, 628 cod.pen. artt. 110 582, 585, comma secondo, n. 2, cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME, per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, attesa la circostanza dell’avere il giudice respinto nell’accettare la pena la applicazione della misura sostitutiva (in particolare quella della detenzione domiciliare, che la difesa aveva debitamente introdotto e verbalizzato). Inoltre, la difesa ha rilevato come in ordine a tale richiesta il giudice avesse omesso di acquisire il parere del Pubblico Ministero, procedendo direttamente al rigetto della richiesta, contravvenendo a quanto previsto dal legislatore ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc.pen.
3.11 Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4.11 ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. In tal senso occorre evidenziare che questa Corte ha già chiarito, con principio che qui si intende ribadire che Il disposto dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l’obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario (Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, COGNOME,Rv. 285690-01). Deve, dunque, escludersi l’applicabilità dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – relativo all’avviso alle parti della facoltà di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni – al procedimento che conduce all’applicazione della pena su richiesta delle parti, trattandosi di norma esclusivamente applicabile al giudizio ordinario (Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, COGNOME). Si è in tal senso condivisibilmente affermato, in
una ottica sistematica e ricostruttiva che: “sotto il profilo processuale va osservato come la collocazione della disposizione di cui all’art.545-bis cod.proc.pen. all’interno del libro VI dedicato al giudizio ordinario e al capo III relativo agli atti successivi alla deliberazione, costituisce una prima ragione, di carattere generale, normativo e sistematico, secondo il quale l’avviso cui è tenuto il giudice alle parti, dopo la lettura del dispositivo, ai sensi dell’art.545-bis cod.proc.pen. attenga esclusivamente al giudizio ordinario, come peraltro è confermato dai riferimenti testuali contenuti nella disposizione, alla “lettura del dispositivo” e “sentito il PM”, attività che presuppongono la presenza obbligatoria di alcune parti processuali, laddove alla udienza fissata per i provvedimenti di cui all’art.448 cod.proc.pen. la presenza delle parti è soltanto eventuale (art. 447, comma 2 cod.proc.pen.). L’inferenza secondo cui la disposizione di cui all’art.545, comma 1bis,cod.proc.pen.non sia applicabile al procedimento di applicazione della pena su accordo delle parti risulta poi confermata da altre disposizioni normative, la cui interpretazione coordinata consente di affermare che il procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, regolato da scansioni in cui il contraddittorio è ancora embrionale, è assistito da autonome garanzie di informazione e di promozione della scelta della pene sostitutive, coerenti con la fluidità della fase processuale e con la natura deflattiva dell’istituto. Invero, la scelta e la determinazione della pena concordata, e quindi della corrispondente sanzione sostitutiva, sono rimesse, pure sottoposte ai limiti ed ai controlli previsti dalla legge, alla disponibilità delle parti, che la esercitano nelle forme indicate dagli art.446 e 447 cod.proc.pen. secondo uno schema che precede, di regola, la udienza deputata alla decisione sulla richiesta congiunta o cui accede il consenso del PM. In particolare,l’art.447 comma 1,secondo periodo cod.proc.pen. stabilisce che “nel decreto di fissazione della udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa” e contiene un implicito riferimento alla facoltà per l’indagato di accedere agli strumenti potenziati delle pene sostitutive. Inoltre, Part.448, comma 1-bis cod.proc.pen., anch’esso introdotto dal d.lgs. 10 Ottobre 2022 con l’art.25, prevede espressamente che l’accordo possa riguardare l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’art.53 della legge 689/81 e, nel caso in cui le parti si accordino su una misura sostitutiva, il giudice è tenuto ad esercitare i poteri officiosi previsti dall’art.545-bis comma 2 cod.proc.pen. al fine “di potere decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle Corte di Cassazione – copia non ufficiale
prescrizioni relative”; peraltro, nessun richiamo risulta operato dalla suddetta disposizione, espressamente riservata al procedimento di applicazione della pena su richiesta, agli obblighi informativi di cui all’art.545-bis comma 1, cod.proc.pen., palesando a maggiore ragione l’autonomia del procedimento che conduce alla applicazione della pena su richiesta delle parti rispetto al giudizio ordinario ove la pena, in caso di condanna, è determinata dal giudice sulla base di una valutazione discrezionale fondata sui criteri di cui all’art.133 cod.pen.”. Alla luce di tali considerazioni deve, pertanto,escludersi che, nella specie, il ricorrente sia stato illegittimamente escluso dall’avviso di cu all’art.545-bis, comma 1, cod.proc.pen. e che non abbia potuto usufruire della relativa disciplina, atteso che la disposizione in oggetto non risulta applicabile al procedimento che conduce alla applicazione della pena su richiesta di cui all’art.444 e ss. cod.proc.pen., assistita da una propria disciplina tesa a valorizzare, anche in relazione al ricorso all’applicazione di misure alternative alla pena detentiva, l’accordo negoziale dei contraddittori (nello stesso senso Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, COGNOME, nell’ambito della quale si è specificato che il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto di pattuizione, non avendo, in caso contrario, altra alternativa tra l’accoglimento e il rigetto della richiesta).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 maggio 2024.