Patteggiamento Pene Sostitutive: la Cassazione Fa Chiarezza sull’Obbligo di Avviso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un’importante questione procedurale legata all’applicazione del patteggiamento e delle pene sostitutive. La pronuncia chiarisce se, nel rito speciale del patteggiamento, il giudice sia tenuto a notificare alle parti la possibilità di sostituire una pena detentiva non superiore a quattro anni, come previsto dall’art. 545-bis del codice di procedura penale. La risposta della Suprema Corte è netta e delinea una chiara distinzione rispetto al giudizio ordinario.
Il Caso: Ricorso Contro una Sentenza di Patteggiamento
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato condannato con sentenza di patteggiamento dal Tribunale di Spoleto per il reato di furto aggravato (art. 624-bis c.p.). L’imputato lamentava la nullità della sentenza per un vizio procedurale: il giudice non aveva fornito l’avviso, previsto dalla recente Riforma Cartabia, circa la facoltà di sostituire la pena detentiva concordata con una delle pene sostitutive previste dalla legge.
Secondo la tesi difensiva, tale omissione avrebbe leso il diritto dell’imputato di valutare un’alternativa al carcere, rendendo la sentenza invalida.
La Decisione della Cassazione sul Patteggiamento e le Pene Sostitutive
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio ormai consolidato: la norma che impone al giudice di avvisare le parti sulla possibilità di applicare pene sostitutive (art. 545-bis, comma 1, c.p.p.) è destinata esclusivamente al giudizio che si svolge secondo il rito ordinario.
La Differenza tra Giudizio Ordinario e Patteggiamento
La logica dietro questa distinzione è cruciale. Nel giudizio ordinario, l’imputato scopre l’esatta entità della pena solo al momento della lettura del dispositivo della sentenza. È in quel preciso istante che l’avviso del giudice assume un ruolo fondamentale, consentendo all’imputato e al suo difensore di valutare se richiedere o acconsentire alla sostituzione della pena detentiva appena inflitta.
Nel patteggiamento, invece, la dinamica è completamente diversa. La pena è il risultato di un accordo preventivo tra accusa e difesa. Pertanto, l’eventuale applicazione di una pena sostitutiva deve essere essa stessa parte integrante di tale accordo. Non si tratta di una possibilità che emerge a sorpresa dopo la decisione del giudice, ma di un elemento che le parti hanno già negoziato e concordato prima di presentarsi in udienza per la ratifica.
Il Potere Discrezionale del Giudice nel Patteggiamento
La Corte ha inoltre sottolineato che il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive solo se tale opzione è stata esplicitamente inclusa nell’accordo tra le parti. Il giudice non ha l’obbligo di proporre d’ufficio una pena alternativa se le parti non l’hanno prevista. L’omissione dell’avviso, quindi, non solo non costituisce una violazione procedurale, ma presuppone un’implicita valutazione da parte del giudice circa l’insussistenza dei presupposti per accedere a tali misure, valutazione che rientra nel suo potere discrezionale.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del patteggiamento, un rito premiale basato sull’accordo. L’art. 545-bis c.p.p. è stato introdotto per garantire un’opportunità all’imputato che affronta un processo ordinario e che non può conoscere in anticipo l’esito sanzionatorio. Estendere tale obbligo di avviso al patteggiamento snaturerebbe il rito, introducendo un elemento di incertezza post-accordo che è incompatibile con la sua logica negoziale. La scelta del patteggiamento per ottenere pene sostitutive deve essere fatta a monte, durante la fase di trattativa con il Pubblico Ministero.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, basato sulla mancata notifica della possibilità di sostituire la pena, è destinato all’inammissibilità. Gli operatori del diritto devono tenere presente che la richiesta di pene sostitutive nel contesto del patteggiamento deve essere formulata e concordata prima della celebrazione dell’udienza. La sentenza non è viziata se il giudice omette un avviso che, in questo specifico rito, non è previsto né necessario. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È obbligatorio per il giudice avvisare l’imputato della possibilità di sostituire la pena detentiva nel rito del patteggiamento?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’avviso previsto dall’art. 545-bis c.p.p. si applica solo al giudizio ordinario e non al patteggiamento.
Perché nel patteggiamento non è richiesto l’avviso sulla sostituzione della pena?
Perché nel patteggiamento, l’eventuale applicazione di una pena sostitutiva deve essere parte integrante dell’accordo tra accusa e difesa. L’imputato conosce già la pena concordata e ha già avuto modo di negoziare la sua sostituzione prima della sentenza.
Cosa succede se un imputato presenta ricorso per questo motivo dopo un patteggiamento?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione considera tale motivo manifestamente infondato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42905 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42905 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 del TRIBUNALE di SPOLETO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emes dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Spoleto in relazione al reato di cui cod. pen.. Deduce nullità della sentenza per omesso avviso alle parti della possibilità la pena detentiva non superiore a quattro anni.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte di legittimità è costante nel ritenere che è’ inammissibile il cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come mo dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell’art. 545-b cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinar solo a seguito della lettura del dispositivo l’imputato conosce l’entità della pena e se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell’accordo (Sez. 6 – , n. 30767 de Rv. 284978 – 01). Si è anche chiarito che il giudice non è tenuto a proporre, in all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere d al riguardo, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per acce misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023 Cc. (dep. 17/01/2024 ) Rv. 28571
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del rico al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024
Il Consigliere stensore
Il Pres COGNOME nte