Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10510 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10510 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato in Gran Bretagna il 08/02/1976
avverso la sentenza del 22/05/2024 del Tribunale di Parma lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Parma ha applicato a NOME COGNOME su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, la pena di mesi sei di reclusione in ordine adelitti di cui agli artt. 651 cod. pen. (capo a), 81-337 cod. pen. (capo b), 582-585-576 n. 1 cod. pen. (capo c).
pThr
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo, con un unico motivo di annullamento, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 444, comma 2, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto la pena applicata dal giudice è diversa da quella concordata dalle parti, pari a mesi quattro di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va rilevato che l’impugnazione è ammissibile in quanto l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. stabilisce che il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per i motivi specificatamente previsti, tra cui il difetto di correlazione tr la richiesta e la sentenza.
Emerge dal verbale di udienza del 08/05/2024 che le parti avevano concordato la pena di mesi quattro di reclusione, così determinata: pena base per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. mesi sei di reclusione, ridotta per l’applicazio delle attenuanti generiche fino a mesi quattro di reclusione, aumentata per la continuazione con i restanti reati fino a mesi sei di reclusione, ridotta per il ri nella misura sopra indicata. Deduce il ricorrente che l’applicazione della pena era stata subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e che tale condizione non è stata nemmeno verbalizzata.
Il Tribunale ha applicato una pena diversa da quella concordata, ossia mesi sei di reclusione. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, in quanto non è possibile procedere alla rettificazione della pena richiesta dalle parti, senza pervenire ad annullamento della sentenza. Infatti, l’art. 619, comma 2, cod. proc. pen. contempla la rettifica della specie e della quantità della pena quando essa sia frutto di errore di denominazione o di computo, trattandosi di ipotesi che non involge valutazioni di merito, sostanziandosi nella sostituzione della misura della pena indicata in dispositivo con quella specificata nell’accordo delle parti (Sez. 4, n. 17185 del 17/01/2017, Cecere, Rv. 269604 – 01). Nel caso di specie non si
verte in una ipotesi di contrasto tra il verbale di udienza, ove sono indicati i termini dell’accordo, e il dispositivo della sentenza, contrasto che si risolve accordando prevalenza al verbale, in quanto il ricorrente deduce che l’accordo comprendeva anche la sospensione condizionale della pena, di cui poteva beneficiare, ma che tale condizione non è stata verbalizzata.
In conclusione, quindi, va disposto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza con trasmissione degli atti per ulteriore corso al Tribunale di Parma.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Parma per l’ulteriore corso.
Così deciso il 04/0212025