Patteggiamento Parziale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta una questione cruciale della procedura penale: la possibilità di richiedere un patteggiamento parziale. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha confermato un orientamento ormai consolidato, dichiarando inammissibile un ricorso che mirava a separare i procedimenti per definire con rito alternativo solo uno dei reati contestati. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Condanna per Reati Fallimentari e Fiscali
Un imprenditore, condannato in primo grado e in appello per reati fallimentari e fiscali, ha presentato ricorso per Cassazione. Tra i vari motivi, spiccava la denuncia contro la decisione dei giudici di merito di rigettare la sua istanza di separazione dei procedimenti. L’obiettivo dell’imputato era quello di accedere al patteggiamento, previsto dall’art. 444 del codice di procedura penale, limitatamente al solo reato fallimentare, escludendo quelli fiscali.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su tre pilastri argomentativi principali. In primo luogo, ha affrontato e respinto la richiesta relativa al patteggiamento, per poi considerare gli altri motivi di ricorso e, infine, la richiesta della parte civile.
Il Principio del Patteggiamento Parziale
Il cuore della decisione riguarda il secondo motivo di ricorso. La Corte ha definito la tesi dell’imputato “manifestamente infondata”, poiché si pone in netto contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. Viene ribadito con forza che la richiesta di patteggiamento non può essere frazionata. L’istituto, infatti, è concepito per definire l’intera posizione processuale dell’imputato in quel determinato procedimento, non per selezionare quali accuse affrontare con rito alternativo e quali con rito ordinario. Accogliere una richiesta di patteggiamento parziale creerebbe una frammentazione del processo contraria ai principi di economia processuale e di unitarietà del giudizio.
La Genericità degli Altri Motivi di Ricorso
Oltre alla questione del patteggiamento, il ricorrente contestava la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati fiscali. Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che le argomentazioni proposte erano mere “generiche deduzioni in fatto”, prive di un reale confronto critico con le motivazioni dettagliate contenute nella sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni di merito, ma deve individuare vizi specifici di legittimità nella decisione impugnata.
La Posizione della Parte Civile
Un ultimo aspetto interessante riguarda la richiesta della parte civile di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese legali. La Corte ha respinto anche questa istanza. La motivazione risiede nel fatto che la memoria presentata dal difensore della parte civile non ha apportato alcun “specifico contributo alla decisione”. Si trattava, secondo i giudici, di mere conclusioni che non contrastavano puntualmente i motivi del ricorso, risultando quindi ininfluenti ai fini della decisione. Questo principio, sancito dalle Sezioni Unite, sottolinea come la partecipazione della parte civile nel giudizio di legittimità debba essere attiva e funzionale alla risoluzione delle questioni, non una mera formalità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione principale della Corte si fonda sulla necessità di preservare l’integrità e la coerenza del procedimento penale. L’istituto del patteggiamento è uno strumento deflattivo che presuppone una definizione globale della posizione dell’imputato. Ammettere un patteggiamento parziale significherebbe snaturare la sua funzione, consentendo strategie processuali volte a eludere un accertamento completo delle responsabilità per tutti i capi d’imputazione. La decisione si allinea a una lunga serie di precedenti, confermando la stabilità e la prevedibilità dell’interpretazione giurisprudenziale su questo tema. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, infine, è la conseguenza sanzionatoria tipica di un ricorso giudicato inammissibile per manifesta infondatezza.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma un punto fermo per la difesa tecnica: la richiesta di patteggiamento deve riguardare tutti i reati contestati nel procedimento. Qualsiasi tentativo di “spezzettare” la richiesta sarà inevitabilmente dichiarato inammissibile. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un monito a formulare le istanze processuali in conformità con i principi consolidati, evitando ricorsi destinati all’insuccesso. Per l’imputato, la lezione è chiara: la strategia processuale deve essere unitaria e non può basarsi sulla separazione artificiosa di condotte penalmente rilevanti che il pubblico ministero ha scelto di perseguire congiuntamente.
È possibile chiedere un patteggiamento solo per alcuni dei reati per cui si è imputati?
No, la Corte di Cassazione, confermando un orientamento consolidato, ha stabilito che è inammissibile la richiesta di patteggiamento che riguardi solo alcuni dei reati contestati in un unico procedimento.
Perché il motivo di ricorso relativo ai reati fiscali è stato respinto?
È stato giudicato inammissibile perché consisteva in “generiche deduzioni in fatto”, prive di un reale confronto argomentativo con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, non contestava vizi di legittimità ma riproponeva questioni di merito.
Per quale motivo la parte civile non ha ottenuto la rifusione delle spese legali in Cassazione?
Perché la sua memoria difensiva non ha fornito alcun contributo specifico e utile alla decisione della Corte. Si è limitata a conclusioni generiche che non contrastavano in modo puntuale i motivi di ricorso dell’imputato, risultando di fatto superflua.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36983 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a IVREA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per reati fallimentari e fiscali;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo dei reati fiscali, si sostanza in generi deduzioni in fatto prive di reale confronto argomentativo con le ragioni della decisione;
Considerato che il secondo motivo, che denuncia l’illegittimità del rigetto dell istanza di separazione dei procedimenti per la definizione parziale ex art. 444 cod proc. pen. limitata al reato fallimentare, è manifestamente infondato, poich propone una tesi contrastante con i consolidati principi elaborati sul tema dal giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile la richiesta d patteggiamento riguardante solo alcuni dei reati contestati (cfr. tra le altre Sez n. 41138 del 23/05/2013, Rv. 256929 – 01; conf. n. 45907 del 2001 Rv. 221150 – 01, N. 6703 del 2006 Rv. 233409 – 01, N. 28696 del 2010 Rv. 248208 – 01, N. 11284 del 2013 Rv. 255301 – 01);
Ritenuto, infine, che non può essere accolta la richiesta della parte civile condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in proprio favore, perché contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, consistendo in mere conclusioni che non contrastano specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 25/09/2024