Patteggiamento: quando un errore del giudice può annullare tutto
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento processuale penale, pensato per definire rapidamente i procedimenti. Tuttavia, la sua validità dipende dal rigoroso rispetto dell’accordo raggiunto tra accusa e difesa. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 6747/2025) ci offre un chiaro esempio di come un errore del giudice nel recepire tale accordo possa portare all’annullamento completo della sentenza. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
I fatti di causa
Un imputato, accusato di porto di un coltello, rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e mancata esibizione di un documento di identità, aveva raggiunto un accordo con la pubblica accusa per una pena di tre mesi e dieci giorni di arresto, oltre a una sanzione pecuniaria. Il Tribunale di Forlì, nel ratificare l’accordo con una sentenza di patteggiamento, applicava però una pena detentiva inferiore, pari a soli tre mesi di arresto, e ometteva di disporre la confisca del coltello sequestrato.
Il ricorso e le ragioni del Procuratore
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale, lamentando una duplice violazione di legge:
1. Difformità della pena applicata: Il giudice aveva modificato l’accordo, applicando una pena detentiva diversa e inferiore rispetto a quella concordata tra le parti.
2. Omessa confisca obbligatoria: La legge prevede che gli oggetti il cui porto costituisce reato, come il coltello in questione, debbano essere obbligatoriamente confiscati, cosa che il giudice non aveva disposto.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo entrambe le censure. I giudici di legittimità hanno innanzitutto ribadito che l’accordo di patteggiamento rappresenta la volontà congiunta delle parti, e il giudice non ha il potere di modificarlo unilateralmente. La non corrispondenza tra la pena richiesta e quella applicata costituisce un vizio che invalida la sentenza, come espressamente previsto dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che la confisca del coltello non era una misura discrezionale, ma un obbligo di legge. L’omissione di tale statuizione rappresenta un’evidente violazione normativa che, da sola, sarebbe stata sufficiente per giustificare l’annullamento della decisione.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il caso al Tribunale di Forlì per un nuovo giudizio. Questa decisione riafferma un principio cruciale: il patteggiamento si fonda su un accordo che deve essere rispettato integralmente dal giudice. Qualsiasi modifica, anche se apparentemente a favore dell’imputato, e qualsiasi omissione di statuizioni obbligatorie per legge, ne compromettono la validità. La pronuncia serve da monito sulla necessità di precisione e rigore nella redazione e nell’applicazione degli accordi di pena, garantendo così la certezza del diritto e la corretta esecuzione della volontà delle parti processuali.
Un giudice può applicare una pena diversa da quella concordata nel patteggiamento?
No, la sentenza stabilisce che la non corrispondenza tra la pena richiesta dalle parti e quella applicata dal giudice è un motivo valido per annullare la sentenza di patteggiamento, in quanto l’accordo tra le parti è vincolante.
Cosa succede se il giudice omette di disporre una confisca obbligatoria in una sentenza di patteggiamento?
L’omissione di una confisca che la legge prevede come obbligatoria, come quella del coltello nel caso di specie, costituisce un errore di legge e rappresenta un valido motivo per l’annullamento della sentenza.
Qual è la conseguenza dell’annullamento di una sentenza di patteggiamento per questi motivi?
La sentenza viene annullata con rinvio, il che significa che il procedimento torna al tribunale di grado inferiore. In questa sede, le parti hanno la possibilità di ripresentare e formalizzare correttamente il loro accordo, sanando gli errori precedenti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6747 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6747 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 31770/2024
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso Corte d’appello di Bologna nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato in UCRAINA il 19/03/1995 avverso la sentenza del 25/03/2024 del TRIBUNALE di Forli’ ; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sost.Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. il Tribunale di Forlì ha applicato nei confronti di NOME Roman la pena di mesi tre di arresto ed euro 800 di ammenda in riferimento ai reati a lui ascritti (porto di un coltello; rifiuto di accertamento con etilometro e mancata esibizione del documento di identificazione).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale deducendo erronea applicazione di legge .
Il ricorrente evidenzia che: a) vi Ł difformità tra la pena detentiva indicata in sede di richiesta dalle parti (mesi tre e giorni dieci di arresto) e quella oggetto di applicazione (mesi tre di arresto), oltre ad essere variato il procedimento determinativo ; b) Ł stata omessa la confisca, obbligatoria,
d
e
l
c
o
l
t
e
l
l
o
.
il ricorso Ł fondato.
La non rispondenza tra richiesta e contenuto della decisione – ampiamente documentata dalla parte impugnante – Ł uno dei possibili motivi di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen., così come la confisca del coltello era effettivamente obbligatoria.
Va dunque disposto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, in tal modo concrertizzandosi una possibilità di riproduzione – in termini corretti – dell’accordo tra le parti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Forli’.
Così Ł deciso, 20/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME