Patteggiamento e Rito Abbreviato: la Cassazione Nega l’Estensione della Riduzione di Pena
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale riguardo ai benefici premiali nel processo penale, affermando che la riduzione di pena aggiuntiva, introdotta dalla Riforma Cartabia per chi sceglie il rito abbreviato e non impugna la sentenza, non si applica al patteggiamento. Questa decisione sottolinea le differenze strutturali tra i due riti speciali e le loro diverse finalità.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato condannato con sentenza di patteggiamento dal GIP del Tribunale di Bologna per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, comma 5, T.U. Stupefacenti). L’imputato non contestava la violazione di legge nel merito della sentenza, ma sollevava una questione di legittimità costituzionale. Nello specifico, lamentava la mancata estensione al patteggiamento del beneficio previsto dall’art. 442, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Tale norma, introdotta dalla Riforma Cartabia, prevede un’ulteriore riduzione di un sesto della pena per chi, dopo una condanna in rito abbreviato, accetta la sentenza senza proporre impugnazione.
La Questione Giuridica: Differenze tra Patteggiamento e Rito Abbreviato
Il nucleo della questione legale era stabilire se la disparità di trattamento tra il rito abbreviato e il patteggiamento, riguardo al beneficio della riduzione di un sesto della pena, violasse i principi costituzionali. Il ricorrente sosteneva un’illegittima discriminazione, ma la Corte di Cassazione ha rigettato questa tesi, evidenziando le profonde differenze tra i due istituti processuali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, ha ritenuto la questione di costituzionalità irrilevante nella fase di cognizione del processo, poiché il beneficio della riduzione di 1/6 della pena viene applicato in fase di esecuzione dal relativo giudice. Pertanto, la sede per sollevare tale doglianza non era il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
In secondo luogo, e nel merito, la Corte ha giudicato la questione manifestamente infondata, sottolineando la diversità strutturale e funzionale dei due riti messi a confronto.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione sulla netta distinzione tra i regimi di impugnazione dei due procedimenti. Le sentenze emesse a seguito di rito abbreviato sono appellabili, sebbene con dei limiti. Al contrario, le sentenze di patteggiamento non sono mai appellabili. Sono ricorribili per cassazione solo per motivi molto specifici (es. espressione errata della volontà dell’imputato, illegalità della pena).
Questa differenza fondamentale giustifica, secondo la Corte, un trattamento differenziato. Il beneficio della riduzione di un sesto della pena nel rito abbreviato è un incentivo a non impugnare una sentenza che, per sua natura, sarebbe impugnabile. Tale incentivo non ha ragione di esistere nel contesto del patteggiamento, dove la scelta del rito implica già una rinuncia sostanziale al diritto di appellare la decisione. Pertanto, non vi è alcuna irragionevole disparità di trattamento.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato: il rito abbreviato e il patteggiamento sono istituti distinti, con logiche e finalità diverse, che giustificano regimi giuridici non sovrapponibili. La decisione conferma che i benefici premiali previsti per un rito non possono essere automaticamente estesi all’altro, specialmente quando sono legati a dinamiche processuali, come il sistema delle impugnazioni, che sono intrinsecamente differenti. Per il ricorrente, l’esito è stato una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava una questione di legittimità costituzionale considerata irrilevante nella fase di cognizione (essendo di competenza del giudice dell’esecuzione) e, in ogni caso, manifestamente infondata.
La riduzione di pena di 1/6 prevista per il rito abbreviato si applica anche al patteggiamento?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale riduzione, pensata come incentivo alla non impugnazione, non si applica al patteggiamento, poiché le sentenze emesse con questo rito non sono appellabili e quindi manca il presupposto logico per tale beneficio.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46206 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46206 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 01/07/2000
avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP RAGIONE_SOCIALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Bologna dell’11/06/2024 che ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 73, comma T.U. Stup., è inammissibile perché volto a censurare l’illegittimità costituzionale dell’art. comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 24 del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150 c prevede la ulteriore riduzione di 1/6 della pena per il solo rito abbreviato in sede di esecuzi nel caso di mancata impugnazione e non anche per il patteggiannento. Con il ricorso si impugna l’anzidetta sentenza di patteggiamento, senza dedurre alcuna violazione di legge ma solo per denunciare l’illegittimità costituzionale di una normativa che priva di rilevanza nella fase di cognizione, essendo in ogni caso di competenza del giudice di esecuzione, oltre ad essere manifestamente infondata per la diversità dei riti processuali messi a confronto, considerato il diverso regime di impugnazione, atteso che le sentenze di
patteggiamento non sono mai appellabili.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
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