Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11127 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11127 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato a Cagliari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 dicembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, recependo l’accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha disposto l’applicazione della pena di anni cinque di reclusione nei confronti di NOME COGNOME.
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell’imputato, denunciando, con un unico motivo, che il giudice, con una motivazione scarna e apparente, non aveva preso atto della ricorrenza dei presupposti per pronunciare sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
L’impugnazione, presentata in data 3 gennaio 2026, Ł tardiva, per inosservanza del termine di quindici giorni ai sensi dell’art. 585, commi 1, lett. a) , e 2, lett. b) , cod. proc. pen., a fronte della pubblicazione della sentenza di applicazione della pena tramite la lettura del dispositivo, con la contestuale motivazione, all’udienza in camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il ricorso risulta altresì proposto per motivi non consentiti.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen., nel testo introdotto dall’art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame, la lagnanza, genericamente articolata dal ricorrente dinanzi a uno specifico e argomentato vaglio da parte del giudice di merito in ordine all’assenza di cause di proscioglimento, non rientra in alcuna delle patologie previste dall’art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen. (cfr. Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01, secondo cui «in tema di patteggiamento, Ł inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate»; conforme già Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01).
4. L’inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 06/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME