Patteggiamento: limiti del ricorso in Cassazione
Il patteggiamento rappresenta un accordo sulla pena che limita fortemente le possibilità di una successiva impugnazione. Molti cittadini ignorano che, una volta accettata l’applicazione della pena su richiesta, il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per ridiscutere i fatti o la gravità del reato. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha chiarito i confini invalicabili di questo strumento processuale.
I fatti oggetto del contendere
Il caso trae origine da una sentenza emessa da un Tribunale siciliano, con la quale era stata applicata una pena concordata tra le parti per reati legati alla detenzione di sostanze stupefacenti. I soggetti coinvolti hanno successivamente proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata come fatto di lieve entità ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. La difesa lamentava, in modo generico, una valutazione errata degli elementi che avevano portato a escludere tale ipotesi più favorevole.
La decisione della Corte sul patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili attraverso una procedura semplificata. Gli Ermellini hanno evidenziato come le doglianze presentate non rientrassero tra le ipotesi tassative per le quali è ammesso il ricorso contro una sentenza di patteggiamento. In particolare, i ricorrenti non hanno sollevato questioni relative alla formazione della loro volontà, a vizi di correlazione tra la richiesta e la sentenza, né hanno dimostrato l’illegalità della pena o un errore manifesto nella qualificazione giuridica.
Limiti oggettivi del patteggiamento
Il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Quando si sceglie il rito speciale del patteggiamento, le parti rinunciano implicitamente a contestare la ricostruzione dei fatti, salvo casi eccezionali di illegalità eclatante. Richiedere una rivalutazione degli elementi probatori per ottenere una diversa qualificazione del reato è considerato un motivo non consentito, poiché contrasta con la natura stessa dell’accordo processuale raggiunto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura del ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta. La legge limita l’impugnabilità a vizi specifici: l’espressione della volontà, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto (solo se manifesta) e l’illegalità della pena o delle misure di sicurezza. Nel caso in esame, i ricorrenti si sono limitati a richiedere una rivalutazione generica e assertiva della condotta, senza prospettare un errore manifesto ma cercando di ottenere un nuovo esame del merito, operazione preclusa ai giudici di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte sono state nette: l’inammissibilità dei ricorsi ha comportato non solo il rigetto delle istanze, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, come deterrente contro l’uso improprio del sistema giudiziario. Questa decisione conferma che il patteggiamento vincola le parti in modo rigoroso, rendendo quasi impossibile rimettere in discussione la qualificazione del reato in una fase successiva.
Si può contestare la qualificazione del reato dopo un patteggiamento?
In linea generale no, a meno che non si tratti di un errore manifesto e macroscopico nella definizione giuridica del fatto compiuta dal giudice.
Quali sono i motivi validi per ricorrere in Cassazione contro la pena concordata?
Il ricorso è ammesso solo per vizi della volontà, mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, illegalità della pena o delle misure di sicurezza.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41328 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 41328 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 14/10/1.975 COGNOME NOME, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e non partecipata, perché proposti per motivi non consentiti. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno posto a sostegno dei ricorsi alcuna delle
ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tr richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiedendo, però, una rivalutazione degli elementi considerati per escludere tale ipotesi: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto ma chiesta una rivalutazione della condotta, con la conseguente inammissibilità del ricorso.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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