Patteggiamento: Quando è Inammissibile il Ricorso in Cassazione?
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta una delle vie più rapide per la definizione del processo penale. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta conseguenze significative sui diritti di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 33260/2024, offre un chiaro monito sui limiti del ricorso avverso una sentenza di patteggiamento, specialmente quando si tenta di rimettere in discussione la fondatezza dell’accusa.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in seguito a un accordo di patteggiamento per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nello specifico, l’imputazione riguardava la detenzione di 166 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana, fatti qualificati ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. Nonostante l’accordo raggiunto con la pubblica accusa e ratificato dal giudice, l’imputato decideva di ricorrere per Cassazione, lamentando una mancata assoluzione per difetto degli elementi costitutivi del reato.
La Tesi Difensiva e il Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato ha tentato di scardinare la sentenza di patteggiamento sostenendo, in sostanza, che i fatti non costituissero reato e che, pertanto, il giudice avrebbe dovuto proscioglierlo anziché applicare la pena concordata. Si trattava, a tutti gli effetti, di una censura che mirava a una rivalutazione del merito della vicenda processuale, contestando la sussistenza stessa della responsabilità penale.
Patteggiamento e Conseguenze sull’Onere della Prova
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), ritenendo i motivi proposti palesemente non consentiti. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale del rito speciale: l’accordo intervenuto tra accusa e difesa sul patteggiamento esonera la pubblica accusa dall’onere di provare la colpevolezza dell’imputato. La sentenza che recepisce tale accordo si fonda su una base probatoria differente rispetto a una sentenza emessa dopo un dibattimento. Per la sua validità, è sufficiente che sia motivata con una succinta descrizione del fatto, con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica e della congruità della pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha sottolineato che, una volta scelto il patteggiamento, le possibilità di impugnazione si restringono notevolmente. Non è possibile, in sede di legittimità, sollevare censure che attengono alla valutazione del fatto o alla consistenza delle prove, come se si fosse di fronte a un processo ordinario. L’accordo stesso implica una sorta di rinuncia a contestare il merito dell’accusa. Il controllo del giudice, in questo contesto, è limitato alla verifica che non sussistano cause di proscioglimento immediatamente evidenti (ex art. 129 c.p.p.), alla corretta qualificazione del reato e alla congruità della pena pattuita. Nel caso di specie, la Corte d’Appello si era attenuta a questa verifica, rendendo la sua decisione incensurabile in Cassazione. Le doglianze del ricorrente, che miravano a un’assoluzione nel merito, sono state quindi considerate censure non consentite.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale pacifico: chi sceglie la via del patteggiamento accetta un quadro processuale che esclude la possibilità di contestare successivamente la propria responsabilità penale sulla base di una presunta carenza di prove. Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di applicazione pena su richiesta è consentito solo per vizi specifici, come errori nella qualificazione giuridica, nel calcolo della pena o per la mancata rilevazione di cause di non punibilità evidenti, ma non per rimettere in discussione la fondatezza dell’accusa. La decisione della Corte, pertanto, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, a causa dell’inammissibilità della sua impugnazione.
È possibile contestare la propria colpevolezza in Cassazione dopo aver fatto un patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che l’accordo del patteggiamento esonera l’accusa dall’onere della prova e limita i motivi di ricorso. L’accordo fra le parti comporta che la sentenza sia sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, senza una valutazione approfondita delle prove, precludendo così censure sul merito della colpevolezza.
Qual è il ruolo del giudice nel procedimento di patteggiamento?
Il ruolo del giudice non è quello di valutare le prove come in un dibattimento, ma di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena concordata tra le parti e l’assenza di cause di proscioglimento immediatamente evidenti. La sua verifica è dunque un controllo di legalità e adeguatezza dell’accordo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile ‘de plano’?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con una procedura semplificata (‘de plano’) perché i motivi proposti erano palesemente non consentiti dalla legge in caso di patteggiamento. Poiché si contestava il merito della vicenda, la Corte ha potuto decidere rapidamente senza la necessità di un’udienza formale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33260 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33260 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EQUATORE NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce la mancata assoluzione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, per difetto degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 73 TU Stup. – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena “patteggiata” (ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.: tra tante, 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata (il capo d’imputazione fa riferimento alla illecita detenzione di 166 gr. di hashish e di 2 gr. di marijuana, ritenuta integrare la fattispecie del comma 5 dell’art. 73 cit.), risultando pertanto incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11/07/2024