Patteggiamento e Limiti del Ricorso: L’Analisi della Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale che permette di definire il giudizio in modo più rapido. Tuttavia, la natura consensuale di questo rito speciale impone precisi limiti all’impugnazione della sentenza. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: non è possibile contestare in sede di legittimità la mancata applicazione di una circostanza attenuante che non era stata oggetto dell’accordo tra accusa e difesa.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro la Sentenza di Patteggiamento
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale per reati legati agli stupefacenti. La difesa lamentava un errore nella qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nell’ipotesi di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). Questa diversa qualificazione, che costituisce una circostanza attenuante a effetto speciale, avrebbe comportato una pena significativamente più mite.
La richiesta, tuttavia, non faceva parte dell’accordo originario di patteggiamento raggiunto tra l’imputato e il Pubblico Ministero e successivamente ratificato dal giudice di primo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno chiarito che la natura stessa del patteggiamento preclude un riesame di elementi che non sono stati concordati tra le parti. La volontà dell’imputato e del Pubblico Ministero cristallizzata nell’accordo definisce il perimetro entro cui il giudice può e deve muoversi.
Le Motivazioni: Il Ruolo del Giudice nel Patteggiamento
La Corte ha fondato la sua decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale. In base all’articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice investito di una richiesta di patteggiamento ha il compito di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena concordata, ma solo sulla base di quanto prospettato dalle parti. Il giudice non può, di sua iniziativa, applicare circostanze attenuanti non richieste né rinegoziare i termini dell’accordo.
Il difetto di motivazione su una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, pertanto, non può essere censurato in Cassazione. La valutazione del giudice è circoscritta all’accordo così come formulato, e qualsiasi doglianza su elementi estranei a tale accordo risulta improponibile. In questo caso, non avendo le parti concordato l’applicazione dell’attenuante della lieve entità, la sua mancata concessione non costituisce un vizio della sentenza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi sceglie il rito del patteggiamento: l’accordo deve essere completo e ponderato in ogni suo aspetto, incluse tutte le circostanze attenuanti di cui si intende beneficiare. Una volta che l’accordo è siglato e la sentenza emessa, gli spazi per l’impugnazione sono estremamente ridotti e limitati a vizi specifici, tra cui non rientra la mancata applicazione di attenuanti non concordate. La decisione della Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della definitività dell’accordo raggiunto in primo grado.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento per lamentare la mancata applicazione di un’attenuante?
No, non è possibile se la circostanza attenuante non è stata richiesta dalle parti e non faceva parte dell’accordo di patteggiamento. Il ricorso è limitato agli elementi concordati.
Qual è il ruolo del giudice nel procedimento di patteggiamento?
Il giudice deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e l’applicazione e comparazione delle circostanze così come prospettate dalle parti nell’accordo. Non può introdurre d’ufficio elementi nuovi, come un’attenuante non richiesta.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35502 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35502 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2025 del TRIBUNALE di TERNI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
n. 195NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epig emessa ex art. 444 cod. proc. pen., per delitti in materia di stupefacenti per ome qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990;
ritenuto che in tema di patteggiannento, non può essere censurato in sede di legittimi il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richies non applicata, dovendo il giudice investito dell’istanza di applicazione della pena pronunciars base all’art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fa sull’ applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti (fattispecie relat mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità dei fatti prevista dall’art. 73, c quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Sez. 6, n. 7401 del 31/01/2013, Rv. 254878).
Dall’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il o ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.