Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1909 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1909 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GIOIOSA JONICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2022 del G.u.p. del Tribunale di Palmi visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.11 G.U.P. presso il Tribunale di Palmi, con la sentenza impugnata in questa sede, applicava nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, Tende
NOME e. COGNOME NOME ed altri coimputati, la pena concordata dalle pasti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 640, comma 1 e 2, n. 2 bis, in relazione all’art. 61, n. 5, 477 e 482, 494, cod. pen., relativi alla costituzione di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un rilevante numero di truffe, realizzate attraverso siti Internet, mediante offerta i vendita di prodotti inesistenti, con contraffazione di documenti di identità e sostituzione di persona; è stata, altresì, pronunciata la condanna di tutti gli imputati, in solido fra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili NOME e COGNOME NOME.
Propone ricorso la difesa dell’imputato NOME COGNOME deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali, in relazione all’art. 8 cod. proc. pen., per errata individuazione del giudice competente per territorio.
2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto all’accertamento di responsabilità del prevenuto per il delitto ex art. 416 cod. pen., ed alla condanna alle spese nei confronti delle parti civili, dal momento che le truffe subite dalle persone offese (capi nn. 18 e 57) non costituivano oggetto di imputazioni elevate nei confronti del ricorrente.
2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione in punto di determinazione della pena per gli aumenti a titolo di continuazione.
Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato COGNOME NOME, deducendo con unico motivo la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il comune difensore degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ha proposto autonomi ricorsi deducendo, nei medesimi termini per entrambi i ricorsi, il vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il delitto ex art. 416 cod. pen. ed alla statuizione relativa alle spese sostenute dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, considerato che per le truffe in danno delle parti civili non era stata elevata imputazione alcuna nei confronti dei ricorrenti.
Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato COGNOME COGNOME, deducendo con il primo motivo violazione di legge, per l’omessa esposizione sia dei motivi che ostavano ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sia delle ragion a base della concreta determinazione della misura degli aumenti a titolo di continuazione.
5.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, illogica e contraddittoria, quanto al riconoscimento della contestata recidiva.
5.2.. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, poiché nella determinazione della pena il ricorrente era stato condannato unicamente alla pena detentiva, mentre per i reati fine doveva esser irrogata anche la pena della multa.
Fissata la trattazione dei ricorsi con le modalità previste dall’art. 610 comma 5 bis, cod. proc. pen., il Collegio rilevava la non manifestamente infondatezza di taluni dei ricorsi; veniva, quindi, fissata l’odierna udienza previo avviso alle parti interessate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME è fondato nei limiti di seguito indicati.
1.1. Il primo ed il terzo motivo del ricorso risultano proposti al di fuori dei ca previsti dall’art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., che delimita l’ambito di proponibilità del ricorso ai soli motivi attinenti all’espressione della volon dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erron qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura sicurezza; quanto al primo motivo, infatti, è pacifico che la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. implica rinuncia all’eccezione di incompetenza per territorio (Sez. 5, n. 32453 del 22/02/2019, Isufi, Rv. 276901 – 01); per ciò che concerne il terzo motivo, ogni valutazione relativa al trattamento sanzionatorio, che non si traduca nell’applicazione di una pena illegale, non può formare oggetto di censura in questa sede.
1.2. Il secondo motivo, nella parte in cui censura la statuizione relativa alla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, è parzialmente fondato. Dall’esame degli atti del fascicolo, risulta che la parte civile NOME NOME aveva esercitato l’azione civile, diretta a conseguire il risarcimento dei danni subiti, nei confronti di tutti gli imputati, sia quelli responsabili del deli truffa commesso a suo danno, sia quelli che avevano costituito e partecipato al sodalizio che aveva agevolato e reso possibile la commissione delle truffe descritte nelle singole imputazioni (dovendosi riconoscere la legittimazione all’esercizio dell’azione civile nel processo penale a colui che abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo, con la conseguenza che, ove il reato si inquadri nel piano criminoso di un’associazione per delinquere, la cui commissione abbia facilitato l’esecuzione del reato fine, il soggetto passivo è legittimato a costituirsi parte civile anche per il reat associativo in quanto danneggiato da quest’ultimo: Sez. 2, n. 31295 del 31/05/2018, La Montagna, Rv. 273698 – 01), sicché la condanna alla rifusione
delle spese sostenute dalla parte civile è stata . correttamente pronunciata nei confronti di tutti gli imputati, compreso l’COGNOME.
Al contrario, per la parte civile COGNOME NOME risulta che la costituzione è stata proposta esclusivamente nei confronti degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME (cui era contestato il reato di truffa aggravata in danno di COGNOME NOME di cui al capo 18.1); dunque, in modo errato l’COGNOME è stato condannato, in solido con i coimputati, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile COGNOME NOME.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è formulato per ragioni non consentite, poiché il ricorrente censura il profilo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (mai indicate dalla parte nella richiesta di applicazione della pena concordata), sollevando una questione che inerisce al trattamento sanzionatorio e, come tale, non è deducibile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117 – 0).
Anche il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è formulato in termini non consentiti, poiché tutti i motivi di ricorso attengono a profili che coinvolgono direttamente il trattamento sanzionatorio (quanto agli aumenti applicati a titolo di continuazione, alla recidiva e alla specie delle pene inflitte) oggetto dell’accordo concluso tra le parti, oltre a denunciare il vizio della motivazione quanto all’insussistenza dei motivi per giungere alla più favorevole pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.
Il comune ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME mentre è palesemente inammissibile, nella parte in cui denuncia vizi motivazionali relativi ai profili riguardanti l’accertamento della responsabilità, invece fondato quanto alle censure che riguardano la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME.
4.1. Ribadite le conclusioni espresse in precedenza (§ 1.2.) circa l’errata condanna degli imputati diversi da coloro che avevano commesso la truffa in danno della parte civile COGNOME (e, quindi, anche nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME), per quanto riguarda le spese sostenute dalla parte civile NOME va osservato che nei confronti dell’imputato COGNOME NOME la parte civile non ha proposto alcuna domanda, sicché anche in relazione a tale rapporto processuale va esclusa la condanna di COGNOME NOME; per COGNOME NOME, valgono le medesime considerazioni svolte con riguardo alla posizione dell’imputato NOME.
5. La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, eliminando la statuizione della condanna di COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile COGNOME NOME e la statuizione della condanna di COGNOME NOME nei confronti di entrambe le parti civili. Vanno, invece, dichiarati inammissibili nel resto i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, al pari dei ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, condannando questi ultimi due al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazion della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna di NOME e COGNOME NOME alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile COGNOME NOME e alla condanna di COGNOME NOME alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili NOME e COGNOME NOME, statuizioni che elimina; dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/11/2022