Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45130 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 45130 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME COGNOME, nato a Gavoi (NU) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Oristano
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Oristano ha applicato all’imputato la pena concordata di 3 anni e mesi 6 di reclusione e 13 mila euro di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d. P.R. n. 309 del 90 e ne chiede l’annullamento per omessa applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, richiesta con istanza in data 11 maggio 2023;
considerato che il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale e degli artt. 20 bis cod. pen., 53, 56 e 59 1.689/91, 448, comma 1 bis, e 545 bis cod. proc. pen. in quanto il giudice ha rigettato l’istanza in base all’art. 59, lett. d) I. 689 del 91, ritenendo ostativo il reato contestato all’imputato,
richiamato dall’art. 4 bis I. n. 345 del 75, e non riconosciuti al giudice della cognizione i poteri istruttori attribuiti al Tribunale di sorveglianza per l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dei benefici ai condannati per i reati di cui all’art. 4 bis cit.;
rilevato che il ricorrente sostiene che detta interpretazione contrasta con la ratio del d.lgs. 150 del 2022 diretta ad ampliare l’area della pena detentiva breve sostituibile, favorendo il ricorso immediato alla pena non detentiva ;
ritenuto che nella prospettazione difensiva in tale ottica il richiamo all’art. 4 bis ord. pen. operato dall’art. 59 lett. d) I. 689/91 deve intendersi all’intera norma, quindi, non solo al primo comma, ma anche al comma 1 ter e ai delitti in esso previsti, con attribuzione al giudice della cognizione degli stessi poteri istruttori del giudice di sorveglianza, come si ricava dall’art. 545- bis cod. proc. pen., risultando una diversa interpretazione irragionevole e con profili di illegittimità costituzionale, che si chiede di rilevare;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile, in quanto la richiesta di sostituzione della pena detentiva era estranea al patto, essendo oggetto di un’istanza separata, come espressamente risulta dal verbale in atti;
ritenuto che, in difetto di richiesta contestuale all’accordo sulla pena il giudice non può sostituire d’ufficio la pena detentiva, non versandosi in ipotesi di illegalità della pena, unico motivo deducibile ex art. 448 bis cod. proc. pen. e che, pertanto, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 23157 del 12/09/2023, Battaglia) con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 5 ottobre 2023