Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49525 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49525 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 del TRIBUNALE di LECCO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecco ha applicato ne confronti di NOME COGNOME – ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen. – la finale di anni due e mesi otto di reclusione ed C 600,00 di multa, sostituita Qt.:44quella -deten 4 zione domiciliare per un periodo di pari durata, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante la commissione, in concorso con NOME COGNOMECOGNOME dei reati previsti dagli artt. 99, 110, 624-bis, 625, nn. 2) e 5), cod.pen. (capo a), dag 99, 110 e 337 cod.pen. (capo b) e dagli artt. 99, 110. 490, 477 e 482 cod.pe (capo c).
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOMECOGNOME tramite il proprio difensore, articolando due motivi d impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge attinente all’espressio della volontà dell’imputato in relazione agli artt. 448, comma 2-bis, e 545-bis cod . proc. pen..
Ha esposto che, in sede di richiesta formulata ai sensi dell’art. cod.proc.pen., era stata richiesta la sostituzione della pena detentiva con i l di pubblica utilità e – solo in via subordinata e in considerazione del dis espresso sul punto dal Pubblico ministero – l’applicazione della sanzione sostitut della detenzione domiciliare; ha quindi dedotto che il Giudice procedente no avrebbe adeguatamente motivato in ordine all’effettiva insussistenza de presupposti per l’applicazione dei lavori di pubblica utilità, in riferimen disposto dell’art.58 della I. n.689/1981, in base al quale costituisce oner giudicante quello di scegliere la sanzione più idonea al reinserimento e a rieducazione del condannato con il minore sacrificio per la libertà personale nonc di motivare esplicitamente sulla specifiche ragioni di inidoneità del lavor pubblica utilità.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio del motivazione ai sensi dell’art.240 cod.pen. in relazione alla confisca, dispos carico del ricorrente, di un telefono cellullare con compresa Sim-card, in quan utilizzata nella commissione del furto ai danni della persona offesa; ha dedotto c non sussisteva un effettivo nesso strumentale tra la predetta res e i reati contestati, atteso che l’apparecchio telefonico non era astrattamente utilizza per compiere effrazioni né rappresentava uno strumento per esercitare resistenza nei confronti dei pubblici ufficiali e che non era possibile ipotizzare che il rien
in possesso potesse mantenere viva l’idea del reato, come argomentato dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione, in ordine alla sentenza di applicazione della pena su richies derivante dall’aver disposto la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliar luogo di quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo (regolato dall’art della I. 24 novembre 1981, n.689, nel testo introdotto dall’art.71, comma lett.d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), in violazione dei criteri dall’art.58, comma 2, della stessa I. n.689/1981 – come pure sostituito dall’ar comma 1, lett.f), del d.lgs. n.150/2022- ai sensi del quale il giudice «tra le sostitutive sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento s del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i mot che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo».
Il motivo è inammissibile.
La disposizione contenuta nell’art.58, comma 2, della I. n.689/1981 va letta, in riferimento al rito speciale disciplinato dagli artt. 444 e ss., cod.pr in combinato con il disposto dell’ad. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen. / introdotto dall’art. 25, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 150 del 2022: il quale stabilisce che: «nei casi previsti dal comma 1, quando l’imputato e il Pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’articolo 53 della legge 24 nove 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandon contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competen Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545-bis, comma 2»; nonché con quell contenuta nell’art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen. – inserito dall’art.1, com 50, della I. 23 giugno 2017, n.130 – ai sensi della quale «il pubblico ministe l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo pe motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correl tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Ciò posto, deve ritenersi che la statuizione operata dal Giudice procedent in ordine all’applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliar luogo di quella del lavoro di pubblica utilità non possa essere dedotta a fondamen
del ricorso per cassazione, attese le tassative ipotesi previste dall’art.448, c 2-bis, cod . p roc. pe n .
In particolare, come ampiamente dato atto nella motivazione, l’imputato aveva formulato un’istanza di applicazione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità e, in subordine, con la detenzione domiciliare sostitut risultando altresì che il Pubblico ministero aveva prestato il proprio consens in ordine a tale ultima richiesta e solo in ordine alla stessa essendosi q perfezionato il consenso ai sensi dell’art.444, comma 2, cod.proc.pen..
Atteso, pertanto, il perfezionamento del consenso solo nei predetti termini, deve quindi escludersi che il Giudice procedente – fatte salve le previe valutazi in punto di congruità della sanzione da applicare – fosse investito di qualsiasi o di motivazione in ordine alla scelta della sanzione sostitutiva derivante dall’acco espresso dalle parti; dovendosi quindi considerare inapplicabile, in tema patteggiamento, la specifica disposizione contenuta nell’art.58, comma 3, I 689/1981, nel vigente testo introdotto dall’art.71, comma 1, lett.f) del d. n.150/2022, la quale stabilisce che «quando applica la semilibertà o la detenzion domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidone caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria».
Nemmeno, d’altra parte – attesa la ritualità della formazione dell’accordo la conformità dello stesso rispetto alla volontà delle parti, espressa second predette modalità – sussiste alcuno degli specifici vizi previsti dall’art.448, co 2-bis, cod.proc.pen., con particolare riferimento alla corrispondenza della pattuizione rispetto alla volontà dell’imputato ovvero all’eventuale illegalità d pena.
Tanto anche in applicazione del principio in base al quale, in tema d patteggiamento, la richiesta dell’imputato di applicazione di una sanzion sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sic grava sul giudice l’obbligo di controllarne l’ammissibilità e di rigettare la ric stessa nel solo caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibili scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in della applicazione della pena concordata (Sez. 4, n. 18136 del 10/04/2012, COGNOME, Rv. 253770; Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, COGNOME, Rv. 284961); nonché in conformità al «generale principio che la struttura in larga parte negoziale domina il procedimento di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 c.p. consente al giudice, il quale è terzo rispetto al negozio bilaterale po fondamento del procedimento, esclusivamente di ratificare ovvero di negare la propria ratifica ai termini concordati tra le parti, mentre è inibito di modif motu proprio» (Sez.5, n.49227 del 20/09/2017, Dura, n.m., in motivazione).
3. Il secondo motivo è infondato.
Sul punto va premesso che, in tema di patteggiamento, l’estensione dell’applicabilità della confisca, per effetto della I. 12 giugno 2003, n. 134, a le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovv in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualme addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (Sez. 2, n. 66 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275), conseguendone che in tema di confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen., il giudice non p limitarsi a giustificare, con formula astratta, l’applicazione della misura real bene utilizzato per commettere un reato, al fine di prevenire la commissione d nuovi reati, ma è necessario che dia ragione della sussistenza, in concreto, nesso di strumentalità fra il bene confiscato e il reato commesso, valutando sia ruolo effettivamente rivestito dalla res nel compimento dell’illecito, sia le modalità di realizzazione del reato medesimo (Sez. 3, Sentenza n. 33432 del 03/07/2023, COGNOME).
Nel caso di specie, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, il Giudice procedente ha ritenuto di disporre la confisca di alcuni dei beni indicati verbale di sequestro del 29/04/2022, argomentando sulla base dell’avvenuto utilizzo del telefono cellulare e dell’allegata scheda in occasione del furt abitazione contestato al capo a) dell’imputazione e alla conseguente sussistenz dell’esigenzap~ di prevenire la commissione di nuovi reati; ciò in conformit al principio in forza del quale la confisca facoltativa prevista dall’art. 240, c primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapport di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelator dell’effettiva probabilità del ripetersi di un’attività punibile (Sez. 6, n. 6 05/11/2014, dep. 2015, Moro, Rv. 263111).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1’8 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente