Patteggiamento e ricorso: i limiti sulla pena
Il patteggiamento rappresenta uno strumento di economia processuale che richiede una scelta consapevole da parte dell’imputato. Quando si raggiunge un accordo sulla pena, la possibilità di contestare successivamente tale decisione davanti alla Corte di Cassazione diventa estremamente limitata. Una recente ordinanza chiarisce i confini di questa incompatibilità.
Il caso oggetto di esame
Un imputato, coinvolto in un procedimento per detenzione di sostanze stupefacenti, aveva concordato l’applicazione della pena con la Procura. Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l’omessa motivazione del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio applicato. La questione centrale riguarda la validità di una contestazione sulla pena dopo che la stessa è stata oggetto di libera negoziazione tra le parti.
Il valore del consenso nel patteggiamento
L’essenza del patteggiamento risiede nell’accordo negoziale. L’imputato, assistito dal proprio difensore, valuta la convenienza della sanzione proposta e vi aderisce formalmente. Questo atto di volontà non è solo una rinuncia al dibattimento, ma un’accettazione esplicita della congruità della pena. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che tale consenso precluda la possibilità di sollevare censure relative alla motivazione sulla misura della sanzione, a meno che non vi siano errori macroscopici o illegalità della pena stessa.
Inammissibilità e sanzioni processuali
Il ricorso presentato è stato giudicato inammissibile con procedura de plano. La Corte ha rilevato come i motivi addotti fossero incompatibili con la natura del rito speciale scelto. Oltre al rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, quantificata in tremila euro. Questa misura serve a scoraggiare l’uso improprio del ricorso per Cassazione quando mancano i presupposti giuridici minimi.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sul principio di coerenza degli atti processuali. Il patteggiamento presuppone che l’imputato abbia ritenuto la pena equa e soddisfacente nel momento in cui ha prestato il consenso. Lamentare successivamente una mancanza di motivazione su un punto già concordato costituisce una contraddizione logica. Il giudice, nel ratificare l’accordo, deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della pena, ma non è tenuto a una motivazione analitica paragonabile a quella di una sentenza emessa in esito a un dibattimento ordinario.
Le conclusioni
La scelta del rito speciale comporta benefici immediati, come lo sconto di pena, ma limita drasticamente gli spazi di impugnazione. Chi decide di accedere al patteggiamento deve essere consapevole che la stabilità dell’accordo prevale sul diritto di critica della motivazione sanzionatoria. Il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione scelte strategiche operate durante il giudizio di merito, specialmente quando queste derivano da una libera negoziazione tra le parti.
Si può impugnare la pena dopo un patteggiamento?
In linea generale no, poiché l’accordo sulla pena implica un consenso preventivo che rende inammissibili le contestazioni successive sulla motivazione del trattamento sanzionatorio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che può arrivare fino a tremila euro.
Cosa verifica il giudice nel patteggiamento?
Il giudice deve controllare la correttezza della qualificazione del reato, l’applicazione delle circostanze e la congruità della pena concordata, senza necessità di una motivazione estesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 350 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 350 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME NOME a Acireale il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Catania;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME imputato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla
omessa motivazione sul trattamento sanzioNOMErio, dunque su argomenti incompatibili con l’avvenuto accordo sulla pena ex art. 444 cod. proc. pen. proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2022
Consigljere estensore
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