Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40706 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40706 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 del ‘Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani applicava la pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, disponendo la confisca del denaro in sequestro.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione alla confisca agli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, 240-bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen.
Versandosi in ipotesi di detenzione illecita di stupefacente, risulta illegale la disposta confisca del danaro, ritenuto dal Giudice dell’udienza preliminare quale provento dell’attività delinquenziale svolta dalla ricorrente. Difetta invero il nesso pertinenziale con il contestato reato.
Neppure la sentenza ha motivato sui presupposti sulla confisca ex artt. 240bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto a:specifico.
La ricorrente invero non si confronta con la imputazione – rispetto alla quale ha avanzato la richiesta di pena concordata – che contestava in fatto non solo la detenzione illecita della cocaina, ma anche il possesso della somma di 500 euro, quale “provento” di pregressa attività di “spaccio”.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, facendo richiesta di applicazione della pena, l’imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l’accusa dall’onere della prova (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, COGNOME Benedetto, Rv. 191134). D’altra parte, ancor prima della novella dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., era principio pacifico che la sentenza che applica la pena “patteggiata” non potesse formare oggetto di ricorso per cassazione per mancanza di motivazione sui presupposti di fatto della responsabilità dell’imputato, poiché la sussistenza di essi viene da lui ammessa in modo implicito, ma univoco, nel momento stesso in cui egli richiede il patteggiamento o aderisce ad analoga richiesta del pubblico ministero (tra tante, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Rv. 264595).
In questa prospettiva, avendo l’imputazione contestato alla ricorrente una attività pregressa di spaccio, desunta dal possesso della somma reperita nella sua abitazione, non può in questaydolersi della disposta confisca della somma di danaro, che è stata in motivazione ricollegata dal giudice alla suddetta “attività delinquenziale”.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presen senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, de altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitati tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 4/09/2023.