Patteggiamento: i confini del ricorso in Cassazione
Il patteggiamento rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione processuale, permettendo di chiudere il procedimento penale con un accordo sulla pena. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta limitazioni severe alla possibilità di impugnare la sentenza davanti alla Suprema Corte. Una recente ordinanza ha ribadito che non è possibile contestare la mancanza di motivazione riguardo alle cause di proscioglimento se si è optato per l’applicazione della pena su richiesta delle parti.
L’analisi dei fatti
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza del Tribunale di Alessandria. Il ricorrente sosteneva che il giudice di merito non avesse fornito una motivazione adeguata circa l’insussistenza di cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Tale norma impone al giudice di dichiarare d’ufficio l’estinzione del reato o l’insussistenza del fatto in ogni stato e grado del processo.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile con procedura semplificata. I giudici di legittimità hanno evidenziato che i motivi proposti non rientravano nel perimetro legale consentito per contestare una sentenza di patteggiamento. Oltre al rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, sanzione tipica per i ricorsi manifestamente infondati.
Le motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione limita l’impugnabilità della sentenza di patteggiamento a casi estremamente circoscritti di violazione di legge. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che il vizio di motivazione relativo all’articolo 129 c.p.p. non può essere dedotto in Cassazione. La natura stessa del patteggiamento, basata su un accordo negoziale tra le parti, presuppone una rinuncia a contestare il merito dell’accusa, salvo violazioni di legge macroscopiche e tassative. Il legislatore ha voluto evitare che il ricorso per Cassazione diventasse un modo per aggirare gli effetti di un accordo liberamente sottoscritto dall’imputato.
Le conclusioni
La sentenza conferma che il patteggiamento non è solo un beneficio in termini di pena, ma anche un vincolo processuale stringente. Chi sceglie questo rito deve essere consapevole che la via del ricorso in Cassazione è quasi totalmente preclusa per questioni attinenti alla motivazione o al merito del proscioglimento. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la definitività della condanna, ma anche pesanti sanzioni pecuniarie. Risulta quindi essenziale una valutazione tecnica preventiva per comprendere se esistano realmente i presupposti per un proscioglimento prima di procedere con la richiesta di applicazione della pena.
Si può impugnare un patteggiamento per difetto di motivazione?
No, la legge limita il ricorso in Cassazione contro il patteggiamento a casi tassativi di violazione di legge, escludendo il vizio di motivazione generico.
Cosa prevede l’articolo 448 comma 2-bis del codice di procedura penale?
Questa norma restringe le possibilità di ricorso in Cassazione contro le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti a specifiche ipotesi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 64 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 64 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2022 emessa dal Tribunale di Alessandria;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In te di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenz applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in relazione all’insussistenz cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comrna 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2022
Il Cons liere estensore