Patteggiamento e limiti al ricorso in Cassazione
Il patteggiamento rappresenta uno dei pilastri della giustizia penale moderna, finalizzato alla deflazione del carico giudiziario attraverso un accordo sulla pena. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta una drastica riduzione delle possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili per chi intende contestare una sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti.
Il caso: l’impugnazione del patteggiamento
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari che aveva ratificato l’accordo di patteggiamento. La difesa sosteneva che il giudice di merito non avesse adeguatamente motivato la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, il quale impone l’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità (come l’insussistenza del fatto o l’estinzione del reato).
La restrizione normativa dell’art. 448 c.p.p.
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma è stata introdotta proprio per limitare i ricorsi strumentali o dilatori in seguito a un accordo tra le parti. La legge stabilisce che il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento sia ammesso solo per motivi specifici e tassativi, legati principalmente alla legalità della pena e alla corretta qualificazione giuridica del fatto.
La decisione della Corte sul patteggiamento
La Suprema Corte ha applicato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, dichiarando il ricorso inammissibile con procedura de plano. I giudici hanno evidenziato che il vizio di motivazione relativo alla mancata verifica delle cause di proscioglimento non rientra tra le ipotesi di impugnabilità consentite dalla legge per questo rito speciale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura negoziale del patteggiamento. Quando l’imputato sceglie di concordare la pena, accetta implicitamente una limitazione del vaglio giurisdizionale sulla colpevolezza. Il legislatore, con il comma 2-bis dell’art. 448 c.p.p., ha inteso blindare la sentenza di patteggiamento, impedendo che doglianze relative alla motivazione sul proscioglimento possano riaprire il merito della vicenda in sede di legittimità. La verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento è un atto dovuto del giudice di merito, ma la sua eventuale carenza motivazionale non è deducibile come vizio in Cassazione, a meno che non si traduca in una violazione di legge specifica tra quelle elencate tassativamente.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte confermano il rigore del sistema processuale penale nei confronti delle impugnazioni dei riti speciali. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito per i difensori e gli imputati: la scelta del patteggiamento deve essere consapevole non solo dei benefici in termini di riduzione della pena, ma anche della quasi totale definitività della sentenza che ne consegue.
È possibile contestare la motivazione di una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso per cassazione contro il patteggiamento è limitato a casi tassativi di violazione di legge e non permette di censurare la motivazione sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento.
Cosa prevede l’art. 448 comma 2-bis c.p.p.?
Questa norma limita l’impugnabilità della sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti a specifiche ipotesi di violazione di legge, escludendo i generici vizi di motivazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42147 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 42147 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Mazzarino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del T di Enna;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
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OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in relazione alla mancata verif . dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art.. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazi di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2023