Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50050 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 50050 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Modica il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 11/05/2023 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di estorsione, rapina, furto ed altro.
Ricorre per cassazione l’imputato dolendosi della illegalità della pena per effetto della mancata considerazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod.pen..
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura d sicurezza.
Ne consegue che è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentito dalla legge, il motivo di ricorso che, come quello in esame, sebbene indicato come attinente alla illegalità della pena, tende, invece, ad introdurre una valutazione inerente al riconoscimento di una attenuante che non era contemplata nella richiesta di applicazione della pena concordata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 15.11.2023.