Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49771 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 49771 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 del GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice dell’udienza preliminare di Bergamo, con la sentenza impugnata, ha applicato a NOME COGNOME, sull’accordo delle parti, la pena di un anno di reclusione e di euro 300 di multa, per i reati di cui agli artt. 648 e 495 cod. pen.
Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza di motivazione relativamente alla ribadita affermazione di responsabilità.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misu di sicurezza». Il Giudice, peraltro, ha dato adeguato conto delle risultanze
investigative e della qualificazione dei fatti, procedendo altresì ad escludere la contestata recidiva.
Si deve dunque dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giLgno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2023
Il C nsiglie e estensore
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Presidente