Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49743 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 49743 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
NOME COGNOME n. in Algeria il 23/3/2005
avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 27/4/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, applicav a NOME la pena di anni due,mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al delitto di rapina aggravata in concorso.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ha censurato la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 624 cod.pen.
La doglianza difensiva è inammissibile in quanto manifestamente infondata.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di applicazione della pen su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’ar comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in senten è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risult indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116) mentre deve ritenersi inammissibile l’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risu evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971).
Nella specie attraverso il vizio denunziato la difesa mira ad una rivalutazione del fatt fronte di una contestazione che chiaramente enuclea gli estremi costitutivi del delitto ex art. cod.pen. in ordine al quale si è formato il consenso tra le parti.
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profil colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 10 ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente