Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49551 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49551 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 del TRIBUNALE di BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bergamo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di mesi dieci di reclusione ed euro tremilacinquecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata verificata della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.
Trattandosi di sentenza che ha ratificato l’accordo proposto successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena della misura di sicurezza»).
Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 novembre 2023.