Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48970 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48970 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 del TRIBUNALE di VERONA
dato avviso alle p fIi i
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Verona gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del P sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclus euro 1.400 di multa in relazione a una ipotesi di cessione di sostanza stupefac del tipo hashish e alla detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefa del tipo cocaina.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione a affermazione di responsabilità e alla misura della pena applicata nonché, in ter del tutto generici, alla qualificazione giuridica dei fatti.
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall’art 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novel Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la senten applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giur del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso.
3.1 Invero il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’a intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, c corressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’ ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e vol taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di tazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natu dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della p su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai paramet indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1 Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1.995, COGNOME, 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, COGNOME, rv. 214637).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibili (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente a gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa de ammende.
Il Presigente
Così deciso in Roma il 9 Novembre 2023
Il Consigliere estensore