Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48707 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48707 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Premesso che con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha applicato, nei confronti di COGNOME NOME , la pen mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art.75, comma secondo, d.lgs. 159/2011 che il ricorso per cassazione denuncia la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione, rispetto agli elementi ascritti a c dell’imputato;
Rilevato che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, limita i casi di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza patteggiamento ai motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difett correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fat all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, e che è pertanto inammissibile doglianza relativa alla mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. così come per il mancato riconoscimento delle generiche che non viene nemmeno dedotto fosse stato oggetto dell’accordo tra le parti (ex plurimis: Cass., Sez. VI, 7 novembre 2019, n. 1032, Rv. 278337; Cass., Sez. II, 11 gennaio 2018, n. 4727, Rv. 272014);
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto’ dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.