Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5869 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5869 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2025 del TRIBUNALE di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME è inammissibile perc proposto per un motivo non deducibile;
considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata veri dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limit l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativame indicate;
rilevato che il motivo di ricorso esula dall’ambito di quelli consentiti, in quanto denu un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, espressamente esclude, in base alle risultanze degli atti, l’esistenza dei presupposti per il prosciogl dell’imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sol questioni sulla colpevolezza, sulla qualificazione giuridica e sugli elementi circostanzial reato;
ritenuto pertanto, che va dichiarata l’immediata inammissibilità del ricorso ex art. 6 comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026
Il consigliere-?estensore
Il Presidente