Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5839 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5839 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2025 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 26458/25 Rhazzadi
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.;
che il ricorrente censura l’erronea qualificazione giuridica del fatto e il mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
che è inammissibile la doglianza contenuta nel primo profilo dell’unico motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico;
che anche il secondo profilo dell’unico motivo di ricorso è generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che l’inammissibilità del ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2026