Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5811 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5811 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PISA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73 co. 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.;
che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi da cui desumere la responsabilità del ricorrente e al trattamento sanzioNOMErio;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2026