Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5655 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5655 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2025 del TRIBUNALE di RIMINI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza del 18/9/2025, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Rimini ha applicato a Gagui Said la pena concordata in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 309/90.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena per mancata applicazione dell’istituto della continuazione, è inammissibile perché relativo a profilo commisurativo della pena (cfr Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv.276509 – 01) L’art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., infatti, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazion tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illega della pena o della misura di sicurezza»
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è manifestamente infondato. Va considerato che: in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, in cui tale qualificazione risul con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez.2, n. 14377 del 31/03/2021,Rv.281116 – 01; Sez. 5, n.33145 del 08/10/2020 Rv. 279842; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 27261901); inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre l’errore manifesto quando sussiste realmente l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicché deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez.6, n.2721 del 08/01/2018, Rv.272026 – 01; Sez.3, n.34902 del 24/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012 dep. il 2.4.2013, Rv. 254865: Sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692 Rv.246394 – 01); nella specie, non sussiste il vizio lamentato, in quanto la motivazione della sentenza è adeguata perché basata sugli atti di indagine in piena aderenza al chiaro tenore letterale della imputazione. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso, 30/01/2026