Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5705 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 5705 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a PARLODAR (KAZAKISTAN) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2025 del TRIBUNALE di Bergamo
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, recependo l’accordo tra le parti, h a pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.624 e 625, comma 1 n. 2 e 7, cod. pen., con la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ex art.99, comma 4, cod. pen.;
Considerato che il motivo proposto ─ che contesta violazione di legge e vizi motivazionali, in relazione a ll’ art.129 cod. proc. pen., in punto di omessa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione si fonda, ─ non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena;
Considerato, pertanto, che l’omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. è irrilevante, in quanto il citato comma 2-bis limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (tra le tante, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, COGNOME, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l’imputato, con l’accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell’accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME