Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6725 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 6725 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato a Clusone il giorno DATA_NASCITA assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 03/12/2025 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma ai
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato con la procedura de plano sensi dell’art. 610 cod. proc. pen.
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, con sentenza in data 3 dicembre 2025, applicava nei confronti di NOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai delitti di concorso in rapina aggravata (artt. 110, 628, commi 2 e 3, n. 1, cod. pen.) di una somma di denaro ai danni di NOME COGNOME (capo A della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni) e di concorso in lesioni personali volontarie aggravate (artt. 110, 582, 585, commi 1, 2, n. 2, e 61 n. 2 cod. pen.) ai danni dello stesso COGNOME (capo B), commessi in data 13 dicembre 2024.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per effetto della mancata autorizzazione dell’imputato che si trovava agli arresti domiciliari a presenziare all’udienza.
Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che mentre nelle precedenti udienze del 18 giugno 2025, 16 luglio 2025 e 19 novembre 2025 il Giudice aveva autorizzato l’imputato a presenziare, nessuna autorizzazione era stata notificata all’COGNOME con riguardo all’udienza del 3 dicembre 2025 il che avrebbe determinato una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non sanata dall’omessa deduzione da parte della difesa prima dell’emissione della sentenza.
2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alla verifica richiesta dalla legge sulla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Si duole la difesa del ricorrente del fatto che il Giudice ha trascurato di motivare sulla corretta qualificazione giuridica del fatto con particolare riguardo alla contestata circostanza aggravante dell’uso dell’arma emergente dal contrasto tra quanto dichiarato dalla persona
– Relatore –
Ord. n. sez. 337/2026
CC – 05/02/2026
offesa rispetto ai fotogrammi estrapolati dalle videoriprese di un soggetto terzo.
2.3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. con riguardo al rigetto dell’istanza di ammissione alla giustizia riparativa.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che all’udienza del 19 novembre 2025 il difensore e procuratore speciale aveva formulato al giudice istanza di ammissione dell’imputato alla giustizia riparativa che il Giudice aveva respinto con ordinanza ex art. 129bis cod. proc. pen. pronunciata in pari data e che il difensore impugna.
Rileva il Collegio che il primo motivo di ricorso risulta presentato per motivi non consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ed Ł al contempo generico e manifestamente infondato.
Occorre, innanzitutto, dare atto che la difesa del ricorrente non ha documentato che sia stata formulata richiesta dell’imputato, agli arresti domiciliari, di partecipare anche all’udienza del 3 dicembre 2025 nella quale Ł stata pronunciata la sentenza qui impugnata, mentre l’COGNOME era stato regolarmente autorizzato a partecipare alle precedenti udienze ed in particolare a quella del 26 novembre 2025 allorquando venne dal difensore e procuratore speciale presentata la richiesta di applicazione della pena che ha trovato pieno accoglimento nella sentenza impugnata.
Al riguardo Ł appena il caso di ricordare che, con un principio enunciato in sede di giudizio camerale di appello incardinato su giudizio abbreviato ma certamente estensibile anche in questa sede relativa al giudizio camerale di applicazione della pena, questa Corte ha stabilito che «L’imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale ha diritto di presenziare al giudizio camerale d’appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente, a condizione che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all’udienza» ( ex multis : Sez. 2, n. 5950 del 22/01/2014, Renna, Rv. 258212 – 01) manifestazione che non Ł stato documentato essere stata effettuata per l’udienza del 3 dicembre 2025.
A ciò si aggiunge che la difesa non ha indicato quale pregiudizio avrebbe patito l’imputato nell’esercizio del proprio diritto di difesa per non avere potuto presenziare all’udienza nella quale Ł stata data solo lettura di una sentenza corrispondente ai termini da lui concordati ex art. 444 e segg. cod. proc. pen. e nella quale era rappresentato ad ogni effetto dal difensore e procuratore speciale (che per l’udienza aveva nominato un sostituto).
Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso risultano proposti per motivi non consentiti.
4.1. Infatti, il comma 2bis dell’art. 448 cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, dispone che le parti possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Ricorda il Collegio che, la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, o la entità della pena che corrispondano a quelle oggetto del libero accordo tra le parti, possono essere messe in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risultino, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentriche rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865 – 01) o risultino frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. 264153 – 01).
Non emerge tuttavia nel caso in esame con indiscussa immediatezza che vi siano
errori nell’imputazione circa la qualificazione giuridica dei fatti anche con particolare riguardo alla circostanza aggravante dell’uso di un’arma nel corso del compimento della azione delittuosa di cui Ł processo.
4.2. Quanto all’impugnazione dell’ordinanza con la quale il Giudice ha rigettato la richiesta di accesso dell’imputato alla giustizia riparativa il ricorso Ł poi caratterizzato da assoluta genericità non richiamando alcun passaggio della predetta ordinanza e non indicando alcun elemento specifico in forza del quale il Giudice sarebbe incorso in una violazione di legge o in un vizio di motivazione.
A ciò si aggiunge che detta richiesta e la conseguente motivazione della relativa ordinanza del Giudice per le indagini preliminari risultano superate dalla presentazione della richiesta di applicazione della pena e dall’intervenuto accoglimento della stessa.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così Ł deciso, 05/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME